
I giudici regionali meneghini, convalidando la natura commerciale delle attività svolte dall'associazione, hanno confermato la decisione dei primi giudici. Nelle motivazioni della sentenza si legge: «L'articolo 148 del Tuir prevede che “non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo”». Proseguendo la lettura della sentenza, il collegio al successivo comma otto (lettere c e d) dice che, tra l'altro, l'associazione deve uniformarsi nella sua organizzazione al principio di democraticità, con l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; dopo aver constatato che un rilevante numero di soci interrogati dalla Guardia di finanza si erano dichiarati inconsapevoli delle assemblee dell'associazione, né mai informati o convocati, la Commissione non ha avuto dubbi ed ha confermato la legittimità degli accertamenti.
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