Accolto il ricorso del prefetto, annullata la sentenza del Tar favorevole all'esercente. Il punto è che l'utilizzo del numero magico «permette vincite straordinarie» e gli apparecchi sequestrati hanno pulsanti ad hoc che consentono al giocatore di mettere fine alla partita e farsi dare il premio in denaro dal personale del bar. In barba alle regole, ciò che consente l'applicazione dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In questo caso, infatti, non c'è bisogno di aspettare la perizia sui videopoker incriminati per sapere che sono contro legge. D'altronde, il provvedimento del questore che tiene chiuse per un mese le saracinesche del locale risulta del tutto indipendente dall'inchiesta penale in corso: la misura adottata dall'autorità amministrativa non costituisce una sanzione, ma ha natura cautelare. Non conta che la sede dalla quale scaturisce che pure, nella specie, ha dato origine al procedimento penale: è escluso che si debba aspettare il processo per lo stop al bar, risulta invece sufficiente che la sospensione decisa dal questore mostri un adeguato riscontro probatorio. Inutile, per il gestore del locale, contestare l'omessa motivazione dell'ordine che, per quanto succinta, sussiste. La misura amministrativa non appare connessa agli accertamenti di responsabilità penale e alle conseguenze nei confronti del trasgressore, che non dimostra come i suoi videopoker siano invece legali. Spese di giudizio compensate fra le parti per l'incertezza della questione giuridica.
