Illegittima la prassi del rinnovo automatico, senza gara, delle subconcessioni aeroportuali; obbligo di gara per affidare attività commerciali da svolgersi all'interno dell'aeroporto. Èquanto afferma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con il parere del 27 agosto 2013 (n. AS1072) rispetto a una segnalazione fatta da un operatore economico che aveva evidenziato il fatto che, negli scali milanesi di Malpensa e Linate e in quelli romani di Fiumicino e Ciampino, la disponibilità delle aree dedicate all'avvolgimento bagagli con pellicola sarebbe stata assegnata senza ricorrere a procedure di selezione a evidenza pubblica. Il garante, per queste attività considerate «non aviation» cioè, relative a servizi commerciali offerti ai passeggeri all'interno dell'aeroporto e svolte da soggetti terzi, attraverso l'utilizzo di spazi all'interno dell'aeroporto concessi in uso dal gestore, precisa che in caso di affidamento a terzi il gestore aeroportuale «dovrebbe selezionare il proprio contraente attraverso procedure a evidenza pubblica allo scopo di consentire un'ampia partecipazione di operatori e un efficace confronto competitivo». Il principio affermato dall'Autorità è conseguente alla recente giurisprudenza, richiamata nel parere (Tar Lazio, sezione III-ter n. 1693 del 15 febbraio 2013), che a sua volta aveva bocciato la prassi dei rinnovi automatici, senza gara, dei rapporti di sub concessione in essere di spazi aeroportuali finalizzati allo svolgimento di determinate attività commerciali. L'Antitrust specifica che il sedime aeroportuale ha «natura pubblica di demanio», pertanto il gestore aeroportuale è obbligato a indire una procedura competitiva per selezionare il soggetto privato al quale concedere in uso specifiche aree all'interno dell'aeroporto. Nel parere l'Authority si spinge oltre, chiedendo un intervento normativo, o regolamentare, che introduca disposizioni finalizzate «a garantire un'allocazione equa e non discriminatoria degli spazi destinati ad attività commerciali all'interno degli aeroporti, al fine di evitare che il gestore aeroportuale estenda il proprio potere di mercato ai servizi commerciali e limiti lo svolgimento degli stessi da parte di altri operatori».
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