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Licenziamenti economici sprint

del 03/09/2013
di: di Daniele Cirioli
Licenziamenti economici sprint
Licenziamenti economici più veloci. Nei cambi di appalto e nelle chiusure dei cantieri edili per fine lavoro, infatti, non è più obbligatorio il tentativo di conciliazione previsto dalla riforma Fornero del mercato del lavoro prima del licenziamento. Inoltre, decorso il termine di sette giorni per l'invio da parte della direzione territoriale del lavoro (dtl) della convocazione alle parti (al datore di lavoro e al lavoratore), «il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore». Lo spiega tra l'altro il ministero del lavoro nella circolare n. 35/2013, illustrando le novità introdotte dal dl n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013 in vigore dal 23 agosto.

Licenziamenti economici. La novità riguarda la procedura prevista lo scorso anno per i licenziamenti economici (ossia per motivo oggettivo) dalla riforma del mercato del lavoro, la legge n. 92/2012 in vigore dal 18 luglio 2012. La procedura prevede l'obbligo dell'esperimento, tra le parti (lavoratore e datore di lavoro), prima del licenziamento vero e proprio, di un tentativo di conciliazione soggetto a precisi termini di decadenza. La procedura è obbligatoria in ogni caso di licenziamento oggettivo da parte di datori di lavoro, imprenditori e non, con più di 15 dipendenti ovvero con più di cinque dipendenti qualora si tratti di imprenditori agricoli (cioè i datori rientranti nel campo di applicazione dell'art. 18 della legge n. 300/1970, lo statuto dei lavoratori). La procedura parte dalla comunicazione scritta che il datore di lavoro è tenuto a fare alla direzione del lavoro (dtl) competente in base al luogo in cui si svolge l'attività del dipendente da licenziare, da trasmettere inoltre, ma solo per conoscenza, anche al lavoratore interessato. Il tentativo di conciliazione mira a evitare il futuro contenzioso: se va a buon fine, infatti, viene sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratore un accordo di risoluzione non più impugnabile. In sede di conciliazione, inoltre, si possono pure sistemare eventuali questioni di natura economica legate al rapporto di lavoro come, ad esempio, differenze retributive, straordinari, tfr, ecc., e magari arrivare così più facilmente all'accordo di risoluzione. Peculiarità della procedura è la tempistica: ridotta, proprio per deflazionare il contenzioso. Deve concludersi, infatti, entro 20 giorni dalla data d'invio dell'invito alle parti a comparire (per il tentativo di conciliazione) da parte della dtl, la quale (dtl) è tenuta a trasmettere tale invito entro sette giorni dalla data di ricezione della comunicazione d'intenzione di licenziamento da parte del datore di lavoro (atto obbligatorio).

Le novità del decreto lavoro. Due le novità e un chiarimento introdotte dal decreto lavoro. Il chiarimento, secondo il ministero, precisa che, se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di sette giorni per la trasmissione, da parte della dtl, della convocazione al datore di lavoro e al lavoratore, «il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore».

La prima novità, invece, riguarda l'esclusione dall'ambito di applicazione del tentativo obbligatorio di conciliazione:

  • dei casi di licenziamento per il superamento del periodo di comporto di cui all'art. 2110 del codice civile (cioè, per il superamento dei limiti massimi di assenza dal lavoro per i casi di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio);

  • dei casi di licenziamenti conseguenti a cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro (in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);

  • dei licenziamenti di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

    La seconda novità, infine, prevede che la mancata presentazione di una o di entrambe le parti al tentativo di conciliazione venga valutata dal giudice ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura civile. Tale norma riconosce al giudice la facoltà di desumere argomenti di prova, in generale, «dal contegno delle parti stesse nel processo».

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