
In proposito il Collegio di legittimità, interpretando le norme precedenti la riforma classe 2010, ha ribadito che ai tecnici solo diplomati (geometri e periti in edilizia) è consentita soltanto la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere che prevedano l'impiego di strutture in cemento armato a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, trattandosi di una scelta inequivoca del legislatore dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, i limitati margini di discrezionalità attesa la chiarezza e tassatività del precetto normativo. In ogni caso - dice ancora la Corte - resta esclusa (fino al 2010) la competenza del geometra per le modeste costruzioni civili che siano anche in cemento armato. In definitiva la Cassazione ha escluso il diritto al compenso del professionista anche perché, spiegano i Supremi giudici, il negozio giuridico nullo, all'epoca della sua perfezione, perché contrario a norme imperative, non può divenire valido e acquistare efficacia per effetto della semplice abrogazione di tali. In altri termini la riforma non può incidere in alcun modo sulle cause già pendenti. Alla stessa conclusione è giunta la Procura generale di Piazza Cavour.