Consulenza o Preventivo Gratuito

Tarsu, le stanze d'albergo come quelle di casa

del 31/08/2013
di: Valerio Stroppa
Tarsu, le stanze d'albergo come quelle di casa
Ai fini della Tarsu le stanze di albergo contano come quelle delle civili abitazioni. È irragionevole, infatti, ritenere che un nucleo familiare in vacanza produca maggiori rifiuti di quelli generati ordinariamente nelle proprie case. È quanto ha affermato la Ctp Lecce con la sentenza n. 227/02/13, depositata lo scorso 9 luglio. Il caso vedeva una società immobiliare ricorrere contro un comune per una rettifica Tarsu in relazione a una struttura alberghiera di sua proprietà. Secondo la ricorrente il municipio aveva erroneamente applicato una tariffa più elevata rispetto a quanto avviene, a parità di superficie, per le abitazioni. L'articolo 68 del dlgs n. 507/1993 stabilisce che i comuni, per l'applicazione della tassa rifiuti, devono dotarsi di un apposito regolamento. Quest'ultimo deve contenere la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie dei locali: ognuna sconta la sua misura impositiva. La disposizione, al comma 2, fornisce «in via di massima» un primo elenco esemplificativo delle classi. Ma l'ente locale chiamato in giudizio si era discostato dalle previsioni del dlgs, che accorpa in un unico gruppo sia i «locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze» sia gli «esercizi alberghieri». Ciò, secondo i giudici salentini, provoca un pregiudizio a danno del contribuente, ossia il titolare dell'hotel. A parità di occupanti e di metri quadrati utilizzati, non c'è ragione per ritenere che i villeggianti producano maggiori rifiuti (giustificando così un prelievo più elevato) di quanto non facciano a casa propria. «Tale discorso non vale per le altre superfici aperte al pubblico», prosegue la Ctp leccese, «alle quali hanno accesso numerose persone e quindi hanno una potenzialità di creare maggiori rifiuti». Respinta, invece, la doglianza del ricorrente finalizzata a ottenere un'ulteriore riduzione legata alla natura stagionale dell'attività. Come prescritto dall'articolo 66 del dlgs n. 507/1993, per ottenere lo sconto di un terzo della tariffa la discontinuità temporale deve risultare esplicitamente dalla licenza o autorizzazione rilasciata dagli organi competenti. Nella fattispecie in esame, però, la licenza aveva validità annuale. L'accertamento viene quindi annullato solo in parte: spetterà ora al comune rideterminare la Tarsu dovuta.

vota