Perdita dello stato di disoccupazione. La disciplina sullo stato di disoccupazione è contenuta nel dlgs n. 181/2000 il quale stabilisce che lo «stato di disoccupazione» è la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti. Lo stesso dlgs n. 181/2000, inoltre, nel demandare alle regioni il compito di fissare i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione, stabilisce il principio sulla «conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa»: che opera qualora il nuovo lavoro (dipendente, autonomo o parasubordinato) sia tale da assicurare, al disoccupato, un reddito annuo non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
La riforma Fornero. La riforma del mercato del lavoro dell'anno scorso (legge n. 92/2012 in vigore dal 18 luglio 2012), come accennato, ha abrogato il predetto principio con la conseguenza di eliminare ogni possibilità di conservare lo stato di disoccupazione in caso di rioccupazione, anche se di brevissimo tempo o con produzione di scarsissimo reddito. Ciò è restato operativo fino al 28 giugno quando è arrivato il dl n. 76/2013 che, invece, ha ristabilito la situazione come era vigente prima della riforma Fornero, cioè riabilitando il principio di conservazione dello stato di disoccupazione in caso di rioccupazione con produzione di reddito annuo non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
La cumulabilità con Aspi e mini Aspi. L'importanza dello stato di disoccupazione è legato soprattutto al fatto che, ad esso, la normativa condiziona la fruizione di diverse agevolazioni, prime tra tutte quelle sull'occupazione (sgravi, bonus ecc.). Alla conservazione dello stato di disoccupazione, inoltre, è vincolato anche il diritto alle nuove indennità di disoccupazione, Aspi e mini Aspi, operative dal 1° gennaio 2013, con un netto cambio di regime rispetto al passato. Infatti, diversamente dalle vecchie «indennità di disoccupazione», dopo la riforma Fornero, l'Aspi e la mini Aspi erano di fatto divenute incumulabili con eventuali redditi da lavoro, proprio quale effetto dell'abrogazione della facoltà di conservare lo stato di disoccupazione. In caso di rioccupazione, anche temporanea, il disoccupato percettore di Aspi o mini Aspi è (stato) soggetto al seguente trattamento (circolare Inps n. 142/2012):
Ma la situazione è di nuovo migliorata, per i lavoratori disoccupati, con l'entrata in vigore del dl n. 76/2013 che, come detto, ha ripristinato la possibilità di conservare lo stato di disoccupazione anche in presenza di un reddito purché d'importo inferiore al limite per l'imposizione fiscale e con la principale conseguenza di rendere cumulabile, tale reddito, con l'Aspi e la mini Aspi in corso di fruizione (si veda tabella).
