Il liquidatore deve rappresentare ancora in giudizio una società per azioni fallita da un anno e cancellata dal competente registro delle imprese. La legittimazione processuale in relazione al procedimento con il quale si dichiara lo stato di insolvenza e, di conseguenza, il fallimento di una società, spetta al rappresentante legale della stessa (e, dunque, al suo liquidatore). Anche quando la dichiarazione di fallimento intervenga entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese ovverosia nonostante l'intervenuta estinzione della società. Questo è l'importante principio contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, del'11 luglio 2013 n. 17208. I giudici di cassazione affermano che, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale. In quanto, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c. , nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell'articolo 10 della legge fallimentare, che la società sia dichiarata fallita se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore. Quest'ultimo infatti, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo d'impugnazione è esperibile, ex articolo 18 della legge fallimentare, da parte di chiunque vi abbia interesse.
Tale soluzione è ora avallata dalle sezioni unite, le quali, nel confermare la tesi dell'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, e nell'affermare che, con riguardo alle società di capitale, vi verifica una successione a titolo universale dei soci nei debiti sociali limitatamente alle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione a norma dell'art. 2045 c.c., hanno tuttavia ribadito l'eccezionalità della norma contenuta nella legge fallimentare (art. 10), che sanziona la sopravvivenza della società fallenda per un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Si osserva a questo riguardo che la possibilità, espressamente contemplata dall'articolo 10 della legge fallimentare, che una società sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante), nonostante la sua cancellazione dal registro.