
In primo luogo, gli incentivi fiscali previsti per le persone fisiche e giuridiche che investono in start-up innovative previsti per il triennio 2013/2015 vengono estesi al 2016. Viene poi espunto il termine di 60 giorni (17/2/2013) entro cui predisporre l'attestazione del possesso dei requisiti di start up, per consentire il libero accesso temporale alle società nate prima del 19/12/2012 (entrata in vigore della legge 221) al regime agevolato.
Confermate, inoltre, le ulteriori misure introdotte con il dl 76 finalizzate a estendere il regime delle start-up a un più ampio numero di imprese.
In particolare con una serie di modificazioni all'art. 25 della legge 221:
a) viene abrogata la disposizione che richiedeva a soci persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, di detenere la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria.
In pratica, l'accesso al regime viene consentito anche alle società con soci a maggioranza o in esclusiva persone giuridiche;
b) viene abbassato dal 20 al 15% l'importo delle spese di ricerca e sviluppo rispetto al maggior valore fra costo e valore della produzione, richieste alla società per essere qualificabile come start-up;
c) viene introdotta una nuova possibilità di rientrare nel regime agevolato alle società con almeno i 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di laurea magistrale;
d) viene estesa la possibilità di utilizzo del regime premiale alle società titolari di un software originario registrato presso la Siae.