
Impianto fotovoltaico casalingo. La produzione di energia fotovoltaica venduta stabilmente alla rete è attività economica agli effetti dell'Iva, anche se l'energia prodotta è inferiore a quella consumata. Lo stabilisce la sentenza C-219/12 del 20/6/2013. La questione era stata sollevata dai giudici austriaci nell'ambito di una controversia riguardante il rifiuto del fisco di rimborsare a un cittadino l'Iva pagata sull'acquisto di un impianto fotovoltaico installato sul tetto dell'abitazione, la cui produzione di energia era stata interamente ceduta alla società di gestione della rete, dalla quale il cittadino aveva nel contempo acquistato, per il fabbisogno dell'abitazione, un quantitativo di energia di gran lunga superiore. I giudici, in particolare, avevano chiesto alla Corte se la gestione di un impianto fotovoltaico collegato in rete senza una capacità d'immagazzinamento autonoma, installato sopra o in prossimità di un edificio abitativo privato e tecnicamente strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto risulti costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata privatamente dal titolare per le proprie esigenze domestiche, costituisse un'attività economica.
Premesso che si considera soggetto passivo dell'Iva chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche, tra le quali rientrano le operazioni comportanti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti stabili, la corte ha dichiarato che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico rientra fra le attività economiche, se mira a ricavarne introiti stabili. Questa è una questione di fatto che deve essere valutata in base a tutti gli elementi concreti, fra cui la natura del bene. Al riguardo, un impianto fotovoltaico collegato in rete e installato sopra o in prossimità di un edificio abitativo, può, per sua stessa natura, essere utilizzato sia per scopi economici sia a fini privati. Nella fattispecie, l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico è stata ceduta in rete, dietro contropartita di un corrispettivo, per cui si deve ritenere che l'impianto sia stato sfruttato per ricavarne introiti, dei quali rimane da verificare la stabilità o meno. A tale proposito, la Corte osserva che il contratto è stato concluso a tempo indeterminato, per cui, trattandosi di sfruttamento di lunga durata, la cessione in rete di energia elettrica in maniera permanente e non soltanto occasionale integra il requisito della stabilità degli introiti. Risultano soddisfatti tutti i presupposti necessari per qualificare l'attività come economica ai fini dell'Iva, con conseguente ingresso del diritto alla detrazione, a nulla rilevando la circostanza che la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto è sempre inferiore alla quantità di energia elettrica consumata dal gestore per le proprie esigenze domestiche. Date le caratteristiche tecniche dell'impianto, da un lato, l'energia prodotta è ceduta alla rete e, dall'altro, quella consumata è acquistata presso il gestore della rete. In queste condizioni, la cessione dell'energia è indipendente dall'operazione di prelevamento per le esigenze domestiche, sicché il rapporto fra le due quantità è irrilevante.
Operazioni occasionali. La sentenza C-62/12 del 13/6/2013, chiarisce che lo status di soggetto passivo dell'Iva, derivante dall'esercizio di un'attività economica, implica l'applicazione del tributo a tutte le operazioni effettuate nell'ambito di qualsiasi altra attività, anche svolta in via occasionale. L'unica condizione necessaria è che tali attività occasionali rientrino fra le attività economiche come definite dalla direttiva Iva. Il procedimento nasce dalla vicenda, accaduta in Bulgaria, di un lavoratore autonomo (ufficiale giudiziario privato), che aveva preso parte, in qualità di mandatario, a un'operazione immobiliare, ricevendo un compenso sul quale egli non aveva applicato l'Iva, ritenendo che si riferisse a una prestazione di servizi occasionale, estranea alla propria attività economica. L'amministrazione aveva però notificato un accertamento, pretendendo l'Iva sul compenso in quanto corrispettivo di una prestazione di servizi svolta da un soggetto passivo. I giudici nazionali, dubitando della corretta interpretazione della direttiva Iva, decidevano di rivolgersi alla corte di giustizia, che nella citata sentenza ha osservato anzitutto che, in base alla direttiva, si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Si considera attività economica ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi. Ancorché dalla lettura dell'art. 12, paragrafo 1, della direttiva si possa evincere che una persona che effettua solo occasionalmente un'operazione generalmente svolta da un produttore, da un commerciante o da un prestatore di servizi non deve, in linea di principio, essere considerata un soggetto passivo, questa disposizione, spiega la corte, non implica però che un soggetto passivo, operante in un certo ambito di attività, non debba considerarsi tale anche quando effettui in modo occasionale un'operazione relativa ad un altro ambito di attività. Obiettivo della direttiva è di applicare nel modo più generale possibile l'Iva e la nozione di soggetto passivo dovrebbe essere definita in modo da permettere agli stati membri di includervi le persone che effettuano operazioni occasionali. Pertanto l'art. 12 citato deve essere interpretato nel senso che riguarda soltanto le persone che non sono già soggette all'Iva per le loro attività economiche principali.
Per la Corte, quindi, la direttiva si interpreta nel senso che una persona fisica, già soggetta all'Iva per le sue attività di ufficiale giudiziario autonomo, deve essere considerata come soggetto passivo per qualsiasi altra attività economica esercitata in modo occasionale.
Vendita degli alberi danneggiati. Secondo la sentenza C-263/11 del 19/7/2012, la vendita degli alberi del bosco danneggiati dalla tempesta non sfugge all'applicazione dell'Iva se è diretta a conseguire introiti stabili. In tal caso, infatti, si tratta di un'attività economica in quanto rientrante nella nozione di sfruttamento di beni. Il procedimento era stato promosso dai giudici lettoni nell'ambito di una controversia tributaria innescata da un accertamento fiscale a carico di una persona, non iscritta fra i contribuenti Iva, che aveva effettuato 12 cessioni di legname nell'aprile 2005 e altre 25 fra maggio 2005 e dicembre 2006. L'interessato si era difeso sostenendo che le cessioni di legname non potevano essere considerate un'attività economica, poiché non erano sistematiche e avevano carattere eccezionale, in quanto realizzate non a scopo di lucro, ma per rimediare ai danni causati da una tempesta. Aveva esibito, inoltre, una relazione del servizio forestale attestante che il bosco era giovane e gli alberi non avrebbero dovuto essere abbattuti. Infine, faceva presente che non sarebbe stato possibile vendere in una sola volta tutti gli alberi abbattuti dalla tempesta.
In merito alla questione principale, la Corte ha ricordato che, ai sensi della direttiva, si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati, e che si considera tale anche lo sfruttamento di un bene materiale con carattere di stabilità e a fini di lucro. Per la Corte, la circostanza che la vendita dei frutti del bosco sia dipesa da causa di forza maggiore non è rilevante ai fini della nozione obiettiva sopra richiamata; pertanto tale attività deve essere considerata sfruttamento del bene, per cui va qualificata come attività economica se effettuata per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. Questa condizione dovrà essere accertata dal giudice nazionale, tenendo conto di tutti gli elementi, compresa la natura del bene in questione. A tal fine, la Corte ricorda comunque che il fatto che un bene si presti a uno sfruttamento esclusivamente economico è di regola sufficiente per far ammettere che il proprietario lo utilizza per esercitare attività economiche e quindi per realizzare introiti aventi carattere di stabilità, mentre se il bene è utilizzabile anche per fini privati sarà necessario analizzare il complesso delle circostanze. Nella seconda ipotesi, è rilevante il raffronto delle circostanze del caso di specie con quelle che solitamente si rinvengono nello svolgimento dell'attività economica, per esempio l'assunzione di iniziative attive di gestione forestale attraverso l'impiego di mezzi normalmente dispiegati in un'attività economica. Le cessioni di alberi, peraltro, possono rientrare nell'ambito di uno sfruttamento continuativo di un bene materiale, trattandosi di beni che, per loro natura, possono essere inadatti ad uno sfruttamento economico immediato, richiedendo oggettivamente un determinato lasso di tempo; ciò non significa che le vendite di legname effettuate nel frattempo, anche se per causa di forza maggiore, esulino dalla nozione di attività economica.
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