
Attività d'impresa. Nel caso di attività d'impresa, spiega l'Inail, la tutela riguarda esclusivamente ciò che è esecuzione di «opera manuale”, incluse le attività prodromiche o strumentali, ed esclusa ogni altra attività. Nel caso di lavoratori autonomi la tutela non copre la parte di attività propriamente «imprenditoriale”, poiché la giurisprudenza ritiene indennizzabile l'infortunio che attenga al momento «lavorativo-esecutivo”, non a quello «organizzativo”. Per quanto riguarda i coltivatori diretti la tutela si estende anche alle attività manuali diverse da quelle strettamente agricole, purché si tratti di lavorazioni connesse, complementari o accessorie all'attività principale. Oltre al lavoro nei campi, pertanto, la tutela del lavoro agricolo, sia dipendente che autonoma, copre gli infortuni: occorsi nello svolgere attività connesse; avvenuti sul luogo di lavoro durante pause e/o con modalità di rischio ulteriori; avvenuti in ambito domestico in atti legati funzionalmente al lavoro agricolo. La tutela, infine, deve intendersi estesa anche all'attività di commercializzazione e distribuzione diretta dei prodotti e, più in generale, a quelle interferenti con l'ottimizzazione della coltivazione agricola.
Esclusa la contabilità. L'attività amministrativa è invece fuori tutela. I momenti di denuncia, tenuta e contabilizzazione dei guadagni dell'attività agricola (ai fini fiscale, creditizio, risparmio ecc.), spiega l'Inail, non avendo alcun collegamento con l'attività agricola, sono fuori dalla tutela. La giurisprudenza, infatti, non ha riconosciuto la tutela all'agricoltore che aveva subito un infortunio mentre trasportava documenti presso l'ufficio di un commercialista.
Esigenze familiari. La tutela Inail infine non distingue lo scopo dell'attività agricola: c'è sempre, indipendentemente dalla destinazione finale dei prodotti (anche se l'attività è svolta unicamente per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari). Per esempio, se un agricoltore alleva uno o più suini, l'attività di allevamento è tutelata senza che abbia rilevanza la distinzione tra animali destinati alla vendita e animali destinati al consumo personale. Tuttavia, una volta individuato il capo destinato al consumo personale, l'attività di trasformazione delle carni non è più tutelata, essendo venuta meno ogni connessione con l'attività protetta.