
Inps e Inail, pari non sono. La situazione si presenta paradossale: la stessa collaborazione familiare non dà vita a un rapporto di lavoro, è esclusa dalla contribuzione Inps ma soggetta all'assicurazione Inail. Tutto ciò in base alle istruzioni del ministero del lavoro che, nelle intenzioni, mirano a semplificare la vita agli ispettori e alle imprese su quelle forme di aiuto familiari, sporadiche, nell'ambito di piccole realtà (botteghe, negozi ecc.). Nella precedente nota (si veda ItaliaOggi del 12 giugno), il ministero ha fissato la regola generale per cui la collaborazione familiare è di tipo occasionale quando resa da pensionati o da impiegati full-time. In tutti gli altri casi il ministero ha dato «un parametro di natura quantitativa di tipo convenzionale», fissando in 90 giorni nell'anno solare il limite massimo della collaborazione gratuita e occasionale (parametro frazionabile in ore, in 720 ore nel corso dell'anno solare).
Le nuove indicazioni. Insomma, stabiliva il ministero, se per la collaborazione familiare risultano osservati quei parametri, l'ispettore non può pretendere l'instaurazione di un rapporto di lavoro né l'iscrizione a enti previdenziali: si tratta di collaborazioni presuntivamente considerate di natura occasionale. Ma adesso arriva la rettifica: quelle indicazioni sono «riferite agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell'Inps». In relazione agli obblighi assicurativi Inail, invece, nella nuova lett. circ. il ministero riabilita le istruzioni (più stringenti) fornite nel passato dallo stesso istituto assicuratore, in base alle quali «a prescindere dal settore in cui operi il collaboratore» gli obblighi assicurativi ricorrono «ogniqualvolta la prestazione sia “ricorrente” e non meramente “accidentale”». Tuttavia, anche in tal caso il ministero fornisce un parametro di riferimento: d'accordo con l'Inail, stabilisce di considerare «“accidentale” una prestazione resa una/due volte nell'arco dello stesso mese a condizione che nell'anno le prestazioni effettuate complessivamente non siano superiori a 10 giornate lavorative».
La sospensione dell'attività. Infine il ministero fa due precisazioni sul provvedimento di sospensione dell'attività di impresa, ex art. 14 del dlgs n. 81/2008, il T.u. sicurezza. Tale sanzione, si ricorda, si applica in due casi: per impiego di lavoratori in nero (impiego di personale in nero in misura pari o superiore al 20% del totale lavoratori presenti sul luogo di lavoro); per gravi e reiterate violazioni sulla sicurezza. Il ministero precisa che tutti i collaboratori familiari, assicurabili o meno all'Inail, si contano nel totale lavoratori presenti sul lavoro di lavoro (questo va a favore dell'azienda, elevando la base di calcolo della successiva soglia del 20%); e che nella quota del 20% di lavoratori in nero non si contano i lavoratori «accidentali», non assicurabili all'Inail. Il che significa pure che, invece, si contano i collaboratori assicurabili all'Inail, con l'evidente complicazione che gli stessi soggetti non risulteranno iscritti all'Inps e nemmeno denunciati al centro impiego (la «Co» che consacra la ricorrenza della fattispecie di «lavoro nero»).