I soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva sono tenuti a comunicare, ai sensi dell'art. 21 del dl n. 78/2010, i corrispettivi delle:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia almeno pari a 3.600 euro al lordo dell'Iva.
Sono esonerati dall'obbligo i contribuenti minimi, nonché lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall'art. 4 del dpr 633/72.
Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione sia almeno pari a 3.600 euro al lordo dell'Iva;
- operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (per esempio, commercianti al dettaglio) e 74-ter (agenzie di viaggio) del dpr 633/72 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Ue ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello stato, di importo almeno pari a mille euro (obbligo introdotto dall'art. 3, comma 2-bis del dl 16/2012); sono previste semplificazioni in fase di prima applicazione.
Se viene emessa fattura, in sostituzione di altro documento fiscale, scatta l'obbligo di comunicazione dell'operazione indipendentemente dall'importo.
Resta ferma l'esclusione dall'obbligo di comunicazione di alcune operazioni: importazioni, esportazioni, operazioni intracomunitarie, operazioni altrimenti oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate nei confronti di privati, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate (l'obbligo è a carico dell'operatore finanziario).
La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica oppure in forma aggregata. L'opzione per l'una o l'altra modalità va esercitata nello stesso modello ed è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. La modalità aggregata non è però consentita per la comunicazione relativa:
- agli acquisti da operatori economici sammarinesi
- agli acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli marginali di cui all'art. 34, sesto comma, dpr 633/72, come previsto dall'art. 36 del dl 179/2012;
- agli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.
