
Il modello indicato, denominato Cdc e introdotto per la comunicazione dei dati catastali, poteva essere presentato in forma cartacea all'ufficio dell'Agenzia presso il quale è presentato per la registrazione il contratto, o in via telematica, entro venti giorni dal versamento dell'imposta di registro per la cessione, la risoluzione o la proroga.
La procedura telematica di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di contratti di locazione o affitto risolti, ceduti o prorogati, doveva essere obbligatoriamente utilizzata dai contribuenti tenuti alla registrazione telematica del contratto di locazione o, poteva essere utilizzata dai contribuenti che si erano avvalsi, in via facoltativa, della modalità telematica di registrazione del contratto di locazione.
Come indicato nel provvedimento di soppressione, il comma 15, dell'art. 19, dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010, dispone l'obbligo, a decorrere dall'1 luglio 2010, di indicare i dati catastali dell'immobile locato. Per adeguare il modello di registrazione alle nuove norme, l'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 25 giugno 2010, ha modificato il modello 69, introducendo il nuovo quadro D. È, inoltre, successivamente intervenuta, per introdurre ulteriori modifiche, con il provvedimento del 7 aprile 2011.
Nel quadro D, per le registrazioni eseguite a decorrere dall'1 luglio 2010, devono essere indicati i dati catastali degli immobili locati o affittati, con particolare riferimento al numero d'ordine progressivo per immobile, al codice del comune, alla natura dell'immobile, al foglio, alla particella, al subalterno e alle varie tipologie (immobile censito al catasto terreni, immobile intero e sezione urbana).La mancata o l'errata indicazione dei dati catastali comporta l'applicazione della sanzione prevista per la mancata registrazione, ai sensi dell'art. 69 del dpr 131/1986, variabile tra il 120% e il 240% dell'imposta di registro dovuta per la registrazione.
La soppressione del modello Cdc si è resa possibile, come specificato nel provvedimento in commento, per il fatto che l'indicazione dei dati degli immobili avviene mediante la presentazione del detto modello 69 anche nei casi di cessione, risoluzione e proroga.
Resta obbligatoria, però, l'indicazione dei detti dati in presenza di registrazione telematica o di versamenti telematici, in ossequio alle modalità indicate dal provvedimento del 31 luglio 1998.
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