
Nello specifico, è stato chiesto se la detrazione per i lavori eseguiti nelle parti comuni condominiali di un edificio, spettante entro il limite dei 96 mila euro fino al 31 dicembre 2013, sia un'autonoma agevolazione, cumulabile con il beneficio spettante in relazione ai lavori eseguiti nelle parti interne delle singole unità abitative, per il quale è previsto un analogo limite massimo di importo detraibile.
A questo proposito le Entrate hanno chiarito che «come già indicato nella circolare 25/E del 19 giugno 2012 e nella circolare 206/E del 3 agosto 2007 le detrazioni non sono tra loro cumulabili, ragion per cui, per ogni intervento di ristrutturazione eseguito il limite massimo detraibile, con una rata l'anno per 10 anni, resta quello del 50%». In caso contrario, infatti, la conseguenza sarebbe quella di poter portare in detrazione l'intero importo di uno dei due interventi di ristrutturazione.
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