I Supremi giudici hanno spiegato che fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale, nel processo tributario, sussiste il potere di introdurre, per entrambe le parti, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, i quali, possono concorrere a formare il convincimento del giudice, per garantire il principio della parità delle armi processuali nonché l'effettività del diritto di difesa. Tuttavia non è sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la sola dichiarazione del dipendente, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tale affermazione, apparendo la motivazione sopra riportata del tutto insufficiente a dimostrare la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro.
Inoltre, i verbali di accertamento dell'ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali, in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonché sui fatti che il medesimo attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono, altresì, fornire utili elementi di giudizio, liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver desunto o attinto dall'inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi.
Ma l'atto fa fede, precisa la Cassazione, sulla situazione riscontrata dagli ispettori ma non sulla lunghezza del rapporto che, anche se a dire del lavoratore irregolare è appena iniziato, si presume abbastanza stabile da far scattare la sanzione.
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