
Direttiva 2013/43. L'art. 199-bis della direttiva prevede che gli stati membri, fino al 30 giugno 2015, possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo destinatario della cessione o prestazione, relativamente a talune operazioni elencate nell'articolo stesso. La direttiva 2013/43 modifica e integra il citato art. 199, allungandone fino al 31 dicembre 2018 l'arco temporale di applicazione e ampliando l'elenco delle operazioni assoggettabili al meccanismo dell'inversione contabile, aggiungendovi: cessioni di telefoni cellulari, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima dell'installazione in prodotti destinati al consumatore finale (le cessioni di questi beni, in alcuni paesi Ue, tra i quali l'Italia, sono già sottoposte al meccanismo speciale in base a specifica autorizzazione); cessioni di gas ed energia elettrica nei confronti di soggetti passivi-rivenditori; cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica; servizi di telecomunicazione come definiti dall'art. 24, par. 2 della direttiva Iva; cessioni di console di gioco, tablet, pc e laptop; cessioni di cereali e colture industriali, tra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza una previa trasformazione; cessioni di metalli grezzi e semilavorati, compresi quelli preziosi, se non già rientranti fra quelli sottoposti a inversione contabile (es. rottami), né nel regime speciale dei beni usati o in quello per l'oro da investimento; anche in questo settore, in Italia è in vigore da tempo l'inversione contabile ai sensi dell'art. 74, commi settimo e ottavo, del dpr 633/72.
L'assoggettamento al reverse charge delle suddette operazioni dovrà essere accompagnato dall'introduzione di obblighi adeguati ed efficaci in materia di comunicazione a carico dei soggetti passivi che le effettuano. Secondo quanto si legge nel settimo considerando della direttiva 2013/43, gli stati membri determinano a loro discrezione le condizioni per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, fra cui la fissazione delle soglie, le categorie di soggetti interessati e l'eventuale assoggettamento parziale.
Direttiva 2013/42. La direttiva 2013/42 aggiunge nella direttiva Iva l'art. 199-ter, con il quale si introduce un meccanismo di reazione rapida («quick reaction mechanism», Qrm) per combattere la frode improvvisa e massiccia, meccanismo che consentirà agli stati membri, in casi di «imperativa urgenza», di imporre il sistema dell'inversione contabile, per una durata non superiore a nove mesi, per le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi nei settori interessati dai fenomeni fraudolenti. Lo stato membro che desideri avvalersi di questa facoltà potrà, infatti, seguire una procedura semplificata rispetto a quella che regola, secondo l'art. 395 della direttiva, l'introduzione di deroghe. In particolare, lo stato membro dovrà inviare una notifica alla commissione europea, motivando le proprie intenzioni, e presentare contestualmente domanda alla commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 395. La commissione darà comunicazione della notifica agli altri stati membri e potrà redigere parere negativo entro un mese; nello stesso termine, la commissione potrà dare il via libera, nel qual caso lo stato membro potrà mettere in atto la decisione a decorrere dalla data della conferma. Parallelamente, farà il suo corso anche la procedura autorizzatoria prevista dall'art. 395, una sorta di convalida da parte del consiglio, che dovrà però concludersi più rapidamente rispetto alla prassi ordinaria, ossia entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della commissione.
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