La pronuncia, pur non disconoscendo del tutto le richieste del contribuente e le motivazioni del giudice di Pozzuoli, risolve la questione delle misure cautelari ex articolo 700 del codice di procedura civile con il difetto di legittimazione del provvedimento impugnato.
Se, infatti, l'oggetto dell'impugnativa del contribuente fosse il decreto ministeriale del 24 dicembre 2012, attuativo del nuovo redditometro, allora non è contro l'attività dell'Agenzia delle entrate che il contribuente deve rivolgersi, bensì contro il ministero dell'economia e delle finanze, unico soggetto avente legittimazione passiva in tale contesto. In questo caso inoltre il giudice competente non sarebbe quello ordinario ma quello amministrativo (Tar, Consiglio di Stato). Se invece le doglianze del contribuente fossero davvero rivolte verso l'amministrazione finanziaria allora occorrerebbe un atto della stessa connesso a un accertamento tributario, cosa che allo stato dei fatti esaminati invece non sussiste.
Se un tale atto vi fosse, delle questioni relative alle eventuali violazioni di diritti fondamentali della persona e quindi del contribuente, in primis quello alla privacy e al corretto trattamento dei suoi dati personali, se ne dovrebbero occupare invece le commissioni tributarie. Secondo il Tribunale di Napoli anche il giudice tributario «conosce di diritti fondamentali della persona, sotto i più svariati profili di diritto processuale e sostanziale, procedimentale e materiale» e può quindi decidere sulle questioni poste oggetto del ricorso del contribuente al Tribunale di Pozzuoli. Secondo i magistrati dell'appello, infatti, «la materia fiscale è letteralmente intrisa anche di diritti della persona che anzi ne costituiscono la vera essenza, e anche al giudice tributario speciale è attribuito ex art.7, comma 5, stesso dlgs il potere di disapplicare il regolamento ovvero l'atto amministrativo illegittimo, qualora sia rilevante ai fini della decisione e fatta salva l'impugnazione nella diversa sede competente». Insomma se non c'è un accertamento sintetico in corso non si può chiedere l'inibizione dell'attività di raccolta dati all'Agenzia delle entrate. Si può impugnare il decreto che la dispone, ma di fronte al giudice amministrativo e non a quello ordinario, si può chiedere l'intervento del Garante della privacy, se ci sono gli estremi, oppure, in ultima analisi si può chiedere l'intervento delle commissioni tributarie.
Si chiude così, almeno per ora, la vicenda che aveva messo a rischio l'avvio del nuovo redditometro. Il Tribunale di Napoli dà ragione alle Entrate, almeno sotto un profilo processuale, senza entrare nel merito delle argomentazioni della sentenza impugnata.
