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Pertinenze tassate una volta sola

del 13/03/2010
di: di Fabrizio G. Poggiani
Pertinenze tassate una volta sola
La tassa sulle pertinenze si applica una volta sola. Gli atti di compravendita aventi a oggetto la cessione di case soggetta a Iva, scontano le imposte di registro e ipocatastali sulle pertinenze in misura fissa e per una sola volta.

Ecco, in estrema sintesi, il chiarimento che l'Agenzia delle entrate ha fornito ieri, con la circolare 10/E, sulla corretta applicazione delle imposte di registro e ipocatastali alle pertinenze (cantine, garage, box ecc.) degli immobili abitativi, oggetto di atti di compravendita assoggettati a Iva.

Le Entrate, preliminarmente, ricordano che il parere espresso nel citato documento di prassi ha funzioni di mero indirizzo e di coordinamento delle attività di contenzioso tributario, con riferimento al trattamento tributario (indirette) dei trasferimenti di più pertinenze, nell'ambito di atti complessi, nei quali il bene immobile a destinazione abitativa è soggetto a Iva; il documento citato entra, soprattutto, nel merito dell'effetto moltiplicatore delle imposte d'atto, in presenza di più pertinenze.

La fattispecie trattata è quella relativa alle cessioni di immobili abitativi e più pertinenze effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese, che effettuano il restauro di cui alle lettere c), d) ed e), del comma 1, dell'art. 31, legge n. 457/1978, entro 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori e che restano assoggettate ad Iva (4, 10 o 20%), non rientrando nelle ipotesi indicate al punto 8-bis, comma 1, dell'art. 10, dpr n. 633/1972 (esenzione).

Per effetto del cosiddetto «principio di alternatività» Iva-registro, dette cessioni sono soggette ad Iva in misura proporzionale e ad imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (attualmente pari a euro 168), dovendo far riferimento agli articoli 20 e 21, dpr n. 131/1986 (Tur) per quanto concerne l'assoggettamento di detti atti contenenti una pluralità di disposizioni, più o meno dipendenti tra loro.

Al fine di inquadrare correttamente il problema, posta la necessaria esistenza del vincolo «pertinenziale», di cui all'articolo 817 c.c., degli annessi all'immobile abitativo, si rende necessario far riferimento anche a quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, n. 8142 del 1996) per i negozi riconducibili ad un'unica causa, stante l'affermazione che «… l'atto complesso va assoggettato ad un'unica tassazione come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa, in quanto le varie disposizioni sono rette da un'unica causa, e quindi, derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre…».

Inoltre, in ossequio alle disposizioni contenute nel comma 1, dell'art. 40, dpr n. 131/1986, quando la cessione del bene è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro si rende applicabile nella misura fissa, alla stessa stregua di quanto indicato per le imposte ipotecaria, di cui alla nota dell'articolo 1 della tariffa allegata al dlgs n. 347/1990 e catastale, di cui al comma 2, dell'art. 10 del medesimo Testo unico.

Chiarito tutto ciò restava da stabilire se l'imposta fissa di registro e di quelle accessorie fosse da applicare, in presenza di più pertinenze, una sola volta o più volte, con riferimento al numero di pertinenze trasferite e all'aliquota Iva applicata.

Sulla base di quanto enunciato, in presenza di un atto di compravendita tra le stesse parti e riferibile al medesimo e unico schema negoziale, l'imposta di registro deve essere applicata tenendo conto del comma 2, dell'art. 21 del testo unico del registro, trovando applicazione una sola volta per il trasferimento dell'immobile, a prescindere dall'aliquota Iva applicabile, anche se differente, e dal numero delle pertinenze; lo stesso ragionamento, a parere delle Entrate, deve valere ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, con la conseguente singola applicazione del tributo, in presenza di un unico negozio complesso sottoscritto tra le medesime parti contraenti.

Pertanto, in presenza di un contenzioso pendente, gli uffici periferici dovranno verificare l'esistenza dei presupposti indicati e riesaminare le controversie non ancora chiuse con i contribuenti, abbandonando la pretesa tributaria nel rispetto delle modalità del rito indicato dal processo tributario, di cui al dlgs 546/1992, sempreché non sussistano ulteriori e diverse questioni.

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