
In questo modo, se un comune o un esercizio pubblico, come per esempio un ristorante, vuole offrire a cittadini, turisti e clienti il wi-fi libero, può farlo senza oneri burocratici o amministrativi.
C'è anche però chi mette in dubbio questo sistema, spiegando che identificare chi si connette e, quindi farlo volontariamente, osservando, gli adempimenti previsti dal codice della privacy, può essere utile per evitare coinvolgimenti in illeciti commessi da chi usa il wi-fi messo a disposizione.
La versione uscita dalla camera risolve anche l'impasse costituito dal vecchio secondo comma dell'art. 10, in base al quale, nella prima versione, la registrazione della traccia delle sessioni, se non associata all'identificazione degli utenti, non costituiva trattamento di dati personali.
Proprio su questa errata definizione si sono levate le obiezioni del garante. In un primo tempo, infatti, la camera aveva posto un rimedio che era peggiore del male in sé, scrivendo un emendamento per cui il trattamento dei dati personali necessari per garantire la tracciabilità del collegamento poteva essere effettuato senza consenso dell'interessato, previa informativa resa con le modalità semplificate e senza l'obbligo di notificazione del trattamento al garante.
L'ultima versione approvata da Montecitorio ha però eliminato questa previsione.
La nuova norma si occupa anche di semplificazione. È previsto, infatti, che quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, venga soppresso l'obbligo di ottenere l'autorizzazione generale. Di conseguenza, quindi viene soppressa la denuncia di inizio attività con il meccanismo del silenzio-assenso, prevista dall'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche. Viene anche soppresso l'obbligo di ottenere la licenza del questore previsto dall'art. 7 dl 144/2005.
Peraltro, come sottolineano i lavori parlamentari, l'obbligo di ottenere una licenza dal questore appare essere venuto meno, a decorrere dal 31 dicembre 2011, per tutti i soggetti, gestori di pubblici esercizi o di circoli privati, che mettano a disposizione del pubblico apparecchi terminali per le comunicazioni telematiche, anche quando tale attività costituisca l'attività commerciale prevalente.
La disposizione potrebbe, quindi, determinare incertezze interpretative. In particolare si potrebbe porre il dubbio di una reintroduzione dell'obbligo di licenza per i gestori di pubblici esercizi e i circoli privati che svolgano come attività commerciale prevalente l'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia wi-fi.
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