
Lo sconto. La riduzione contributiva (dell'11,5%) si applica sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Opera per gli operai occupati con un orario di 40 ore settimanali; non spetta, quindi, per quelli occupati a tempo parziale e neppure per quei lavoratori per i quali sono previste altre specifiche agevolazioni contributive (ad esempio, assunzione da liste di mobilità ecc.). I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici Istat 1991 dal 45.11 al 45.45.2. L'incentivo, che compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013, è subordinato al rispetto delle condizioni previste in materia di retribuzione imponibile.
Modalità operative. Per poter fruire del beneficio è necessario inoltrare apposita istanza telematica (modulo Rid-Edil). L'istanza potrà essere inoltrata dopo l'emanazione del decreto ovvero, in mancanza di quest'ultimo, a decorrere dal 30 agosto 2013. Entro il giorno successivo all'inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione. Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal Codice di Autorizzazione 7N che avrà validità da agosto a dicembre 2013. I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens.
Nell'ipotesi in cui il decreto, successivamente intervenuto, dovesse modificare la misura dello sgravio rispetto all'anno 2012, l'Istituto provvederà a recuperare l'eccedenza, ovvero fornirà alle aziende istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.