
Con la circolare del 25 giugno scorso, il Mise ha chiarito che, fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, l'attestato di prestazione energetica (Ape), che ha sostituito l'attestato di certificazione energetica (Ace), dovrà essere redatto secondo la vecchia metodologia di calcolo di cui al dpr n. 59/2009. L'Ape può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. E ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.