
Con queste conclusioni, la Ctp di Bergamo (sentenza n. 07/01/13) ha accolto il ricorso presentato dal contribuente e annullato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate aveva revocato le agevolazioni prima casa. Il motivo che aveva scatenato la verifica riguardava la superficie complessiva dell'immobile acquistato, calcolata in mq 340 dagli agenti del fisco (e quindi eccedente il limite di 240 mq per considerare l'abitazione non di lusso), computando nel calcolo anche la metratura dell'autorimessa. Osservava l'Agenzia come il decreto ministeriale che disciplina le caratteristiche di lusso escludesse dal calcolo della superficie il «posto auto», che è una struttura concettualmente e materialmente ben diversa da un'autorimessa di oltre 130 mq, suscettibile peraltro di differente utilizzazione. La Ctp di Bergamo, invece, ha equiparato, ai fini fiscali, il trattamento delle due fattispecie. «Al fine dell'applicabilità dei benefici fiscali», si legge in sentenza, «occorre far riferimento alla struttura e alla destinazione dell'immobile al momento dell'atto e a prescindere dalla concreta utilizzazione successiva». Per cui, dalla ratio che sottende all'elenco tassativo delle superfici escluse nel calcolo, il quale mira a individuare gli spazi non utilizzati a fini abitativi, la Ctp fa derivare il principio secondo cui «deve ritenersi che anche le autorimesse sono da comprendere nell'espressione posto macchina, poiché non sono superfici utili per la destinazione abitativa».
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