
Ad avviso del Collegio di legittimità, il controllo dell'autorità giudiziaria è del tutto irrilevante rispetto a un'operazione commerciale posta in essere al solo scopo di ottenere un indebito risparmio d'imposta. Per i Supremi giudici, non è infatti significativo il fatto che l'operazione si sia svolta sotto gli occhi delle autorità nell'ambito della procedura del concordato preventivo. Anche in questo caso per la Corte è applicabile l'art. 37-bis del dpr 600/1973, apparendo evidente che l'atto sia solo finalizzato «ad aggirare obblighi e conseguire vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici». Di diverso avviso, invece, la procura generale che ha concluso per il rigetto del ricorso del fisco.