
A sancirlo la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17876 del 23 luglio 2013, ha respinto il ricorso di un appaltatore. Stando a quanto stabilito dalla Suprema corte, il credito Iva non nasce automaticamente per il solo effetto dell'esecuzione della prestazione. Sul punto, la seconda sezione civile, ha chiarito che, per ciascuna delle operazioni imponibili, tra le quali rientrano le prestazioni di servizi, deve essere emessa dal prestatore una fattura per l'ammontare del corrispettivo, che costituisce la base imponibile dell'imposta dovuta. Inoltre, sussiste l'obbligo per il soggetto che ha effettuato la prestazione di servizi, di addebitare l'imposta, a titolo di rivalsa, al committente e cioè al soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo.
Fra l'altro, la fatturazione all'atto della ricezione del pagamento, prevista dalle norme per i prestatori di servizi, è una facoltà a questi concessa. Gli appaltatori possono quindi anche validamente fatturare, registrando la relativa imposta, al momento della prestazione del servizio stesso che, stando a quanto si legge nella sentenza, «costituisce, dal punto di vista civilistico, l'evento generatore anche del credito di rivalsa Iva, autonomo rispetto al credito per la prestazione, ma a esso soggettivamente e funzionalmente connesso».
Per la Cassazione però, questo non significa, tuttavia, che il prestatore di servizi possa rivalersi dell'imposta nei confronti del committente senza emettere fattura.
Se è vero, infatti, che in base al sistema delineato dalla legge sull'Iva, colui che ha effettuato una prestazione di servizi deve corrispondere all'erario l'imposta sul corrispettivo che gli spetta, ed è obbligato a rivalersene nei confronti del cliente, è del tutto evidente che, ai fini dell'esercizio della rivalsa, si rende comunque necessaria la fatturazione, potendo la stessa avvenire all'atto della ricezione del compenso ovvero, alternativamente, al momento stesso della prestazione del servizio.
La vicenda riguarda una piccola ditta di Bergamo che aveva fatto dei lavori edili ricevendo dal committente solo una parte del compenso. Per questo aveva citato in giudizio l'appaltante chiedendo subito l'Iva in rivalsa, ancora prima della fatturazione. I giudici di merito e ora la Cassazione hanno respinto l'istanza.
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