Per i giudici tributari, qualora nei 12 mesi successivi all'istanza presentata dal contribuente «non intervenga un provvedimento di diniego della variazione della categoria», il bene censito deve ritenersi, «in ogni caso, rurale». Dunque, le domande presentate dai contribuenti per il riconoscimento dei requisiti di ruralità, con relative richieste di variazioni catastali, si intendono accolte se passano più di 12 mesi dall'invio dell'autocertificazione all'Agenzia del territorio e non viene emanato alcun provvedimento amministrativo di diniego. In realtà la legge, che non è molto chiara al riguardo, non contempla alcuna forma di silenzio-assenso decorso un determinato periodo di tempo, in mancanza dell'adozione di un provvedimento di diniego della ruralità da parte dell'Agenzia. Peraltro, l'articolo 1 del decreto ministeriale del 26 luglio 2012 ha previsto che per l'iscrizione negli atti catastali del requisito di ruralità occorra «una specifica annotazione». E l'articolo 4 dello stesso decreto impone all'Agenzia di provvedere alla verifica delle autocertificazioni allegate alle domande per l'annotazione di ruralità. Dagli atti catastali possono risultare anche le annotazioni negative sugli immobili, che impediscono ai contribuenti di poter fruire dei benefici fiscali. Nel caso di esito negativo del controllo sulle domande e autocertificazioni prodotte dagli interessati, l'Agenzia è tenuta a notificare un atto di disconoscimento del requisito di ruralità. L'eventuale esito negativo della verifica viene accertato con provvedimento motivato del direttore dell'ufficio provinciale e registrato negli atti catastali.
