Il caso riguarda una srl di Milano che aveva chiesto il rimborso dell'Iva pur non essendo operativa. Il fisco aveva respinto l'istanza contestando all'impresa un'elusione fiscale. Contro il silenzio rifiuto la società ha fatto ricorso alla Ctp di Milano e lo ha vinto. Il verdetto secondo cui la srl aveva diritto a essere rimborsata è stato confermato dalla Ctr.
Ora la Cassazione, respingendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha reso definitiva la decisione pro contribuente.
La società aveva spiegato, prima all'ufficio delle imposte e poi ai giudici, che il mancato conseguimento dei ricavi e l'impossibilità di conseguirli costituiva l'effetto di eventi straordinari e imprevedibili che giustificavano la non applicabilità delle disposizioni derogatorie speciali.
La linea della difesa della contribuente ha convinto i Supremi giudici che hanno spiegato che in tema di Iva e in ipotesi di istanza di rimborso della imposta versata in eccedenza, le disposizioni antielusive che fanno divieto di effettuare rimborsi a società non operative non si applicano, secondo quanto previsto dall'art. 30, co. 1, della l. n. 724/94 (sostituito dall'art. 3, co. 37, della 1. n. 662/96), «ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività».
Tali soggetti, peraltro, non sono soltanto le società poste in liquidazione, poiché il legislatore, usando la anzidetta ampia espressione, non ha evidentemente inteso restringere l'eccezione ivi prevista al solo caso della liquidazione dell'ente.
Nel caso sottoposto all'esame della Corte, la società aveva esposto fin dal giudizio di merito, una serie di fatti e di circostanze (controversie giudiziarie con i venditori di alcuni immobili acquistati nel corso dell'attività sociale, dichiarazione di fallimento di taluni venditori e conseguenti azioni revocatorie delle relative procedure, liquidazione volontaria dell'azienda e successiva revoca della stessa), certamente idonee a evidenziare la sussistenza di un periodo di attività fortemente limitata e ridotta, per fatti straordinari e imprevedibili. Da ciò deriva che le disposizioni antielusive non possono considerarsi applicabili nel caso di specie.
Il caso ha creato all'interno del Palazzaccio una disparità di opinioni. Infatti, la Procura generale aveva sollecitato di accogliere il ricorso del fisco.
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