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Stipendi e retribuzioni, regioni ko

del 20/07/2013
di: Luigi Oliveri
Stipendi e retribuzioni, regioni ko
Sono incostituzionali leggi regionali che, violando le disposizioni del dlgs 165/2001, il quale impone di disciplinare il trattamento economico dei dipendenti pubblici esclusivamente con i contratti collettivi, introducano voci stipendiali e retributive per i dipendenti regionali.

A farne le spese è la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 14/2012, considerata incostituzionale in alcune sue parti dalla sentenza della Consulta 19 luglio 2013, n. 218.

La Corte costituzionale ha censurato tre indebiti interventi sulla struttura retributiva dei dipendenti regionali. Il primo, un trattamento economico «accessorio» per i dipendenti adibiti agli «uffici unici»: la legge regionale così operando viola la potestà legislativa esclusiva in tema di ordinamento civile. Per la stessa ragione è incostituzionale il riconoscimento di un incentivo economico in favore del personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio incaricato dello svolgimento di attività di natura estimativa dei beni patrimoniali Bocciata anche un'indennità aggiuntiva mensile assegnata al consigliere regionale di parità.

La potestà normativa delle regioni e delle province autonome non può nemmeno contrastare con le misure generali di contenimento della spesa di leggi finanziarie. La sentenza 19 luglio 2013, n. 221 ha dichiarato incostituzionale l'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15. La norma aveva modificato di molto i limiti al contenimento di alcune spese (incarichi di consulenza, studio e ricerca, di incarichi di collaborazione continuata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonché per attività di formazione), prevedendoli in misura molto inferiore (il 20%, invece dell'80%) a quanto previsto dagli artt. 6, commi 7, 8 e 13, e 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.

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