Il ruolo dell'intermediario non è limitato al semplice versamento. In caso di esenzione o esclusione è il contribuente investitore che deve comunicare all'intermediario le ragioni di tale trattamento. Il broker non può valutare con superficialità la richiesta di esenzione, ma deve usare l'ordinaria diligenza nell'esaminare il caso.
Il versamento. Quanto alle modalità di versamento l'amministrazione è andata sul classico, si utilizzerà il modello F24. Una falla nel testo però c'è e le attese non si esauriscono con questo provvedimento: per i codici tributo, le relative istruzioni per la compilazione del modello di pagamento e il documento dichiarativo si rimanda a una successiva risoluzione dell'Agenzia dell'entrata.
Quando si parla di modalità di versamento dell'imposta le difficoltà di riscossione dell'imposta all'estero tornano come nodi al pettine. L'amministrazione finanziaria per questa platea di soggetti ha previsto la modalità di pagamento attraverso bonifico bancario con causale a «favore del bilancio dello stato». Piccola nota, il bonifico dev'essere fatto in euro. Questi soggetti, infatti, non è detto che siano titolari di un conto corrente in Italia quindi impossibilitati a fare l'F24. Ad ogni modo tutti possono nominare un rappresentante fiscale in Italia incaricato di assolvere gli obblighi prescritti. Comunque all'intermediario estero obbligato alla dichiarazione non basta pagare, deve comunque identificarsi mediante l'attribuzione di un codice fiscale, per questo si potrà rivolgere all'ambasciata italiana o alla rappresentanza consolare italiana.
I registri. Passando dai versamenti ai registri i responsabili della liquidazione dell'imposta sono tenuti a conservare su un prospetto analitico tutte le operazioni effettuate. La conservazione può avvenire anche su supporto magnetico. Attenzione perché il ruolo del contribuente investitore fin qui marginale grazie al carico delle incombenze sull'intermediario si esaurisce quando si tocca l'argomento attestazioni e conservazioni. I contribuenti persone fisiche devono conservare la documentazione idonea ad attestare l'avvenuta operazione anche attraverso gli estratti conto bancari.
La dichiarazione. La dichiarazione, relativa all'anno solare precedente, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno esclusivamente in via telematica. Gli intermediari esteri possono ricorrere anche alla raccomandata.
I rimborsi. Se si è pagato troppo chiaramente si ha diritto al rimborso. Le modalità sono quelle ordinarie per tutte le altre imposte. Fanno eccezione i contribuenti esteri per i quali c'è il rinvio a un provvedimento successivo. Chissà che magari fra versamento e rimborso l'euro non si sia apprezzato così che il contribuente ci ha anche guadagnato qualcosa.
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