La sezione tributaria, respingendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate e, senza chiarire il concetto di forza maggiore, ha sostenuto che l'agevolazione per l'acquisto della prima casa, in tutte le formulazioni legislative succedutesi nel tempo, è subordinata all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione.
Ciò detto, postula poi che l'acquirente abbia la residenza anagrafica, o presti attività lavorativa, nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero che si impegni, in seno all'atto d'acquisto, a stabilirla nel comune in questione entro il termine di 18 mesi, così come previsto all'art. 33 della legge 388/00. «Inoltre», hanno spiegato i Supremi giudici, «la realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata dell'evento». Da ciò deriva che il mancato stabilimento, entro il termine di legge, della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa, non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto a una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile stesso. Di diverso avviso si era dimostrata invece la procura generale che aveva chiesto al collegio di accogliere il ricorso del fisco.
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