
Allo scopo di evitare l'onere dell'Iva, l'imprenditore costituiva una società a Jersey, territorio escluso dall'applicazione della normativa Iva, alla quale venivano corrisposte le provvigioni derivanti dall'attività che egli continuava a svolgere quale subappaltatore della società, dietro compenso percentuale. Anche gli ingenti costi di pubblicità venivano fatturati dai vari fornitori alla società di Jersey, senza l'addebito dell'Iva in base ai criteri di territorialità dell'imposta. L'amministrazione finanziaria, tuttavia, notificava all'imprenditore l'accertamento, ritenendo che, in realtà, egli fosse l'effettivo prestatore dei servizi di intermediazione creditizia e il destinatario delle prestazioni pubblicitarie. Ne scaturiva una controversia che i giudici decidevano di sospendere per sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni sull'interpretazione della normativa comunitaria sull'Iva. In particolare, i giudici chiedevano se le clausole contrattuali siano determinanti al fine di identificare il prestatore e il destinatario nell'ambito di un'operazione di prestazione di servizi e, in caso di risposta negativa, in quali casi le suddette clausole possano essere ridefinite.
Nella sentenza, la Corte ha ricordato che la nozione di prestazione di servizi ha un carattere obiettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni, senza che l'amministrazione debba indagare per accertare la volontà del soggetto passivo. In ordine alla valenza delle clausole contrattuali per la qualificazione di un'operazione come imponibile, poi, la Corte ha ricordato che la valutazione della realtà economica e commerciale costituisce un criterio fondamentale per l'applicazione del sistema comune dell'Iva. Dato che la situazione contrattuale riflette, di norma, l'effettività economica e commerciale delle operazioni, anche al fine di rispettare le esigenze di certezza del diritto, le clausole contrattuali rilevanti costituiscono un elemento da prendere in considerazione quando occorre identificare il prestatore e il destinatario.
Può però verificarsi che il contenuto del contratto non rifletta totalmente la realtà economica e commerciale, come avviene quando le clausole contrattuali costituiscono una costruzione meramente artificiosa. In tal caso, occorre tenere presente che il principio del divieto dell'abuso di diritto comporta il divieto di tali costruzioni artificiose, prive di effettività economica, realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale.
Nella fattispecie, quindi, la forma potrebbe non corrispondere alla effettività economica dei rapporti commerciali. È compito del giudice nazionale accertare, mediante un'analisi complessiva dei fatti, se il contratto non rispecchi la realtà, nel qual caso occorrerà ripristinare la situazione che sarebbe esistita senza le costruzioni artificiose, imputando quindi all'imprenditore l'erogazione dei servizi di intermediazione creditizia e la fruizione delle prestazioni pubblicitarie.