
Le novità. Rispetto alla bozza del regolamento la versione finale ha introdotto delle novità che consentono un accesso facilitato allo strumento e allo stesso tempo di tutelare i cittadini e le imprese. In primo luogo sono state stabilite delle procedure semplificate in caso di operazioni di importo ridotto. Il gestore deve trasmettere gli ordini a banche e imprese di investimento che operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili della Parte II del Testo Unico e della relativa disciplina di attuazione, vale a dire la disciplina degli intermediari MiFid. Ciò non si applica invece in caso di operazioni di importo ridotto a più «basso rischio», vale a dire 500 euro per ciascuna offerta/ euro 1.000 su base complessiva annuale per le persone fisiche e 5.000 euro per ciascuna offerta/10.000 euro su base complessiva annuale per le società. In caso di investimenti di ammontare inferiore alle soglie sopra individuate, le banche e le imprese di investimento si limitano, invece, a curare la fase esecutiva e di regolamento degli ordini trasmessi dal gestore del portale, il quale resta l'unico interlocutore dell'intermediario che riceve gli ordini. Altra importante novità che facilità l'utilizzo dello strumento è che il 5% di capitale proveniente obbligatoriamente da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di startup innovative non dovrà più arrivare prima della raccolta dei fondi sui portali ma a procedura conclusa. Per quanto riguarda le disposizioni finalizzate a tutelare il risparmiatore segnaliamo: l'obbligo di accendere un conto indisponibile intestato all'emittente presso le banche o le imprese di investimento, al fine di avere la certezza dell'esistenza di risorse da destinare all'effettiva sottoscrizione degli strumenti finanziari e il diritto di recedere dall'ordine di adesione entro sette giorni dalla data dell'ordine e senza alcuna spesa. Alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle offerte potranno accedere solo investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano preso visione delle informazioni pubblicate sul portale e nella sezione di investor education predisposta dalla Consob, risposto positivamente a un questionario sulla comprensione dell'investimento e dichiarato di essere in grado di sostenere l'eventuale perdita dell'investimento che intendono effettuare.