Sanatoria extraue 2012. La sanatoria è scaduta il 15 ottobre. Prevista dal dlgs n. 109/2012, si rivolgeva ai datori di lavoro che al 9 agosto 2012 occupavano irregolarmente, da almeno tre mesi, lavoratori stranieri presenti in Italia dal 31 dicembre 2011, previo pagamento di un contributo una tantum di 1.000 euro più i costi contributivi relativi al rapporto di lavoro sanato per un minimo di sei mesi. Il dl n. 76/2013 (decreto Lavoro), al comma 10 dell'articolo 9, ha introdotto alcune modifiche al predetto dlgs n. 109/2012, di fatto andando a disciplinare l'ipotesi di chiusura in negativo della sanatoria per cause imputabili al solo datore di lavoro. A seguito delle modifiche, anziché l'archiviazione della pratica viene previsto il diritto a favore del lavoratore di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Infatti la circolare spiega che, nei casi di rigetto della sanatoria per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro (ossia tutte le ipotesi che hanno causato parere negativo da parte della questura o della direzione territoriale del lavoro), la notifica di rigetto inviata al lavoratore è integrata della convocazione presso lo sportello unico, per il rilascio del permesso per attesa occupazione. In tal caso inoltre vengono archiviati gli eventuali procedimenti penali e amministrativi a carico del lavoratore, mentre quelli eventualmente a carico del datore di lavoro (e sospesi nelle more della definizione della sanatoria) riprendono il loro naturale decorso. Per il rilascio del permesso, precisa ancora la circolare, resta comunque dovuta la presenza di due requisiti: il pagamento dei mille euro e la presenza in Italia del lavoratore al 31 dicembre 2011.
Idoneità alloggiativa. Non è più un requisito per la sanatoria, invece, l'idoneità alloggiativa. La sua mancanza, precisa la circolare, non può essere ostativa alla regolarizzazione perché, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5-bis del T.u. immigrati (approvato dal dlgs n. 286/1998) e degli articoli 8-bis e 35, comma 1, del dpr n. 394/1999, costituisce un requisito del solo contratto di soggiorno, e peraltro non ne è richiesta la sussistenza ma la mera «richiesta di certificazione dell'idoneità alloggiativa». In definitiva, spiegano i ministeri, nell'ambito della procedura di emersione l'idoneità alloggiativa va richiesta, ma non può essere considerata da sola quale motivazione per un rigetto.
Sanatoria badanti. In merito alla sanatoria badanti, infine, la circolare spiega che la certificazione medica attestante la necessità di assistenza va considerata valida sia in presenza di un provvedimento di riconoscimento dell'invalidità civile, sia nel caso di attestazione rilasciata dal medico di famiglia iscritto al servizio sanitario nazionale.
© Riproduzione riservata
