
Le questioni miravano a chiarire se, in tali circostanze, si rende applicabile l'art. 206 del codice doganale comunitario, che esclude l'obbligazione tributaria all'importazione nel caso di perdita irrimediabile della merce per causa di forza maggiore, e se possa sorgere il fatto generatore e l'esigibilità dell'Iva all'importazione ai sensi dell'articolo 71 della direttiva Iva.
Nella sentenza, la Corte premette che l'art. 206 del cdc trova ingresso solo nel caso in cui l'obbligazione doganale sorga in virtù degli articoli 202 e 204, paragrafo 1, lettera a), cdc, riguardanti rispettivamente l'ipotesi di introduzione irregolare della merce nel territorio dell'Ue e l'inadempienza degli obblighi connessi all'utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata, in casi diversi da quelli di cui all'art. 203, che si applica invece nel caso di comportamenti che comportano la sottrazione delle merci al controllo doganale.
Nella fattispecie, si verte proprio in quest'ultimo caso. La nozione di sottrazione al controllo doganale va intesa nel senso che comprende qualsiasi azione o omissione che abbia come risultato quello di impedire, anche solo momentaneamente, all'autorità doganale di accedere a una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti, situazione che si realizza anche nel caso in cui le merci vincolate ad un regime sospensivo siano state rubate.
Non sono quindi applicabili gli artt. 202 e 204, paragrafo 1, lettera a), del cdc, per cui non è pertinente l'art. 206.
Ciò premesso, la prima questione va risolta nel senso che il furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale fa sorgere l'obbligazione doganale all'importazione.
Quanto all'Iva, oggetto della seconda questione, la corte osserva che l'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva stabilisce che il fatto generatore dell'imposta si verifica, e l'imposta diventa esigibile, nel momento in cui scattano il fatto generatore e l'esigibilità dei dazi doganali.
L'Iva all'importazione e i dazi doganali presentano caratteristiche essenziali comparabili, in quanto traggono origine dal fatto dell'importazione nell'Ue e della conseguente introduzione nel circuito economico dell'Ue.
In applicazione di queste disposizioni, l'obbligazione doganale, sorta al momento della sottrazione delle merci vincolate al regime sospensivo, realizza l'esigibilità dell'Iva nello stesso momento. Questa conclusione non è inficiata dalla sentenza con la quale la corte ha escluso che il furto di merci possa considerarsi, ai fini Iva, una cessione di beni, perché nel caso in esame l'imposta si rende dovuta a seguito di un fatto generatore diverso, ossia l'importazione.
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