Tassa barche. L'articolo 23 del dl n. 69/2013 ha ammorbidito la tassazione introdotta dal dl n. 201/2011 (si veda ItaliaOggi del 18 giugno scorso). In particolare, le unità con scafo di lunghezza fino a 14 metri sono state esentate, mentre per quelle fino a 20 metri l'onere è stato ridotto al 50%. Se prima pagavano le imbarcazioni superiori ai 10 metri, ora ne servono quattro in più per far scattare il prelievo. Ma il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 24 aprile 2012 ha stabilito che il versamento della tassa va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno (ed è riferito al periodo 1° maggio-30 aprile dell'anno successivo). Quindi il 22 giugno 2013, con l'entrata in vigore del decreto Fare, molti contribuenti si sono trovati ad aver pagato una tassa non più dovuta, per carenza del presupposto oggettivo. Per questi soggetti sembra aprirsi la strada del rimborso, non avendo previsto il decreto alcuna norma transitoria. A confermarlo è la nota del Dipartimento delle finanze, che indirettamente ammette questa possibilità. «Gli eventuali rimborsi che potrebbero essere presentati dai contribuenti che abbiano già nel 2013 pagato l'imposta per l'intera annualità», osserva il Df, «potranno essere soddisfatti nelle annualità in cui essi saranno validati». Dai tecnici ministeriali arrivano poi ulteriori risposte anche sugli effetti finanziari dell'intervento. Secondo i dati forniti dall'Agenzia delle entrate, infatti, nel 2012 la tassa barche ha fatto affluire alle casse pubbliche 24 milioni di euro (20 milioni tramite F24 e 4 milioni tramite bonifico). L'esclusione delle imbarcazioni tra i 10 e i 14 metri farà venir meno il 28% del gettito complessivo. Alle unità tra i 14 e i 20 metri è invece imputabile il 44%. Pertanto, chiosa il dipartimento, in virtù del dimezzamento delle tariffe viene stimato un ulteriore abbattimento di gettito del 22%. Il costo finale stimato sarà quindi di circa 11,9 milioni di euro annui a partire dal 2014.
Robin tax. L'articolo 5 del dl n. 69/2013 ha disposto l'estensione dell'addizionale Ires per le società operanti nel settore energetico alle aziende con ricavi superiori a 3 milioni di euro (anziché 10 come precedentemente previsto) e con un reddito imponibile di 300 mila euro (invece di 1 milione). Il servizio bilancio della camera chiedeva indicazioni sulla decorrenza della novità. Secondo le Finanze, in mancanza di un'esplicita deroga allo Statuto del contribuente, si applica la regola generale: la norma produce effetti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore del decreto. Quindi a far data dal 2014 per i soggetti «solari», che subiranno l'aggravio già in sede di acconto a giugno.
Cooperazione militare. Il ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 48 del decreto Fare, potrà assistere altri stati, con i quali sussistono accordi di cooperazione, nell'acquisto di armamenti prodotti dall'industria nazionale. Le autorità italiane potranno svolgere attività di supporto tecnico, amministrativo o contrattuale per conto dei governi stranieri. Ma gli eventuali proventi ricavati da tale collaborazione, precisa una nota dello stesso dicastero, non rileva ai fini del computo del «tetto» imposto alle riassegnazioni dalla Finanziaria 2006, «tra le quali evidentemente i proventi non potevano a suo tempo rientrare».
© Riproduzione riservata
