Nello specifico, l'Ufficio ai sensi dell'art. 22 del dlgs n. 472/97 e dell'art. 27, comma 5-6 e 7, del dl n. 185/2008, chiedeva al presidente della Commissione tributaria provinciale l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei beni mobili registrati, ex art. 671 c.p.c.
A tale istanza la società contribuente si opponeva evidenziando:
- in via preliminare, l'inammissibilità della stessa per difetto assoluto di motivazione e per mancata descrizione dei beni mobili registrati oggetto di sequestro conservativo;
- in subordine, chiedeva il rigetto della richiesta per mancanza dei presupposti previsti dalla legge, ovvero del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Ebbene, i giudici tributari hanno rigettato l'istanza ritenendo, nel caso di specie, del tutto insussistenti entrambi i citati presupposti richiesti.
Quanto al fumus, è stato evidenziato come l'Agenzia si fosse limitata nella richiesta ad una mera trasposizione delle somme dovute, richiamandosi solo ed esclusivamente ai processi verbali di constatazione; al contrario, l'Ufficio avrebbe dovuto esporre le ragioni poste a base della pretesa e le circostanze che la rendevano attendibile e sostenibile.
Quanto al periculum, invece, non solo l'Ufficio non aveva fornito alcuna prova del «fondato timore di perdere la garanzia del credito» ma, altresì, non aveva specificato, identificandoli, i beni mobili oggetto della richiesta di sequestro conservativo.
Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, i giudici hanno rigettato l'istanza avanzata per assoluta genericità, che ne determina, conseguentemente, un difetto di motivazione, non essendo stati indicati né i beni mobili registrati, oggetto di sequestro conservativo, né il valore degli stessi.
