
Il fatto
I soci di minoranza di una spa in data 5/5/2011 proponevano ricorso ex art. 2409 c.c., chiedendo l'ispezione della società e l'adozione di ulteriori provvedimenti (si veda ItaliaOggi del 6 marzo 2013). Il tribunale di Ascoli Piceno accoglieva il ricorso e nominava un ispettore giudiziale. Quest'ultimo evidenziava gravi e reiterate irregolarità nell'amministrazione sia per quanto riguardava la non veritiera rappresentazione nel bilancio, relativa agli esercizi 2008/2009/2010, sia in merito alla riduzione del capitale per perdite effettuata in maniera non congrua nell'anno 2012 e non anche negli esercizi precedenti come, invece, si sarebbe dovuto. In relazione a ciò i soci di minoranza chiedevano la revoca dell'amministratore unico e la nomina di un amministratore giudiziario.
Con delibera del 15/10/2012, assunta a maggioranza, con il voto contrario dei soci di minoranza, l'assemblea straordinaria della spa procedeva alla trasformazione in società a responsabilità limitata e alla nomina di nuovo amministratore, nonché alla nomina di un sindaco unico scelto fra gli ex membri del collegio della spa. Il Tribunale aveva ritenuto la trasformazione irrilevante ai fini del procedimento ex art. 2409 c.c., iniziato prima della trasformazione.
La soluzione opposta, infatti, si legge nella motivazione dell'ordinanza: «Consentirebbe a coloro che hanno commesso la grave irregolarità una facile elusione della norma avente carattere imperativo qual è quella dell'art. 2409 c.c.».
In virtù di ciò il Tribunale consentiva la prosecuzione della procedura ed i soci di maggioranza ricorrevano in appello.
La decisione
della Corte d'appello
La Corte d'appello d'Ancona con decisione 8 luglio 2013 (non reclamabile in Cassazione) avallava la decisione dei giudici di primo grado. In motivazione si legge a riguardo: «La trasformazione in srl della società in corso di procedimento non può essere di per sé preclusiva (al controllo giudiziario ndr), in quanto il rapporto tra la percentuale del capitale sociale che legittima l'esercizio del rimed io di cui all'art. 2409 c.c. e quella che consente la trasformazione consentirebbe di porre sistematicamente nel nulla l'iniziativa per cui è processo».
Nel caso di specie, peraltro, si legge ancora nell'ordinanza, si ravvisa la pretestuosità della trasformazione, giustamente rilevata dai giudici di primo grado «...che si coglie nella sua maliziosa tempistica in quanto successiva al rilievo delle irregolarità denunciate in sede di ispezione».
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