
Peraltro il ministero dello Sviluppo economico è intervenuto con la nota n. 53687 del 2 aprile 2013, a fornire una serie di istruzioni operative, chiarendo che non è possibile per le imprese individuali domiciliarsi presso soggetti terzi e, nella specie, non potrà, ad esempio, essere comunicato l'indirizzo Pec messo a disposizione dallo studio professionale che le assiste negli adempimenti. «Un chiarimento importantissimo, auspichiamo che quanto previsto per le imprese individuali venga esteso anche a tutte le alte forme di impresa», ha commentato Falcone.
La precisazione del Mise inoltre è fondamentale, secondo i tributaristi Lapet, in quanto giunge a spiegare a chi si ostina nel volersi sobbarcare di tali responsabilità, che le stesse non competono ai professionisti. «La posta certificata infatti, dà ai messaggi di posta elettronica il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno», ha spiegato il presidente. «In altre parole, il professionista depositario delle notifiche del suo cliente ne assume tutti gli obblighi previsti dalla legge. Non solo, lo stesso sarebbe costretto a rincorrere i clienti soggetti della notifica e a notificare a sua volta la ricezione dell'atto, con un evidente aggravio di costi per il contribuente».
Alla luce di quanto detto, pur non essendo previste sanzioni immediate per chi non si adegua nei termini e in virtù dell'importante rivoluzione digitale che l'amministrazione ha introdotto con l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), grazie al quale è possibile consultare online tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata, la Lapet suggerisce a tutte le imprese e professionisti di dotarsi al più presto di Pec: «Non resta che attivarsi in questa direzione, ora che i tempi sono maturi, per invertire la rotta e seguire la strada già spianata verso la semplificazione degli adempimenti».