
Maternità e lavoro. I chiarimenti riguardano gli articoli 70 e 71 del T.u. maternità (dlgs n. 151/2001), che disciplinano l'indennità di maternità per le libere professioniste erogata dalle rispettive casse di previdenza: notai, farmacisti, veterinari, medici, geometri, dottori commercialisti, ingegneri e architetti, ragionieri, consulenti del lavoro, periti industriali, biologi, infermieri, giornalisti (solo per gestione separata), periti agrari, nonché appunto psicologi. L'Aupi, l'Associazione unitaria psicologi italiani, ha chiesto di sapere se una psicologa abbia o meno diritto all'indennità di maternità anche nel caso in cui espleti parte della propria attività libero professionale in regime di convenzione con il Ssn.
Una sola indennità. Il ministero ricorda, prima di tutto, che il T.u. stabilisce che le libere professioniste hanno diritto per i due mesi prima del parto e per i tre successivi a un'indennità pari all'80% di cinque dodicesimi del reddito professionale da lavoro autonomo denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello dell'evento; l'indennità, in ogni caso, non può essere inferiore all'80% di cinque mensilità di retribuzione media degli impiegati (salvo importo superiore fissato dalla cassa). Il T.u. inoltre prevede che l'indennità sia corrisposta dalla cassa indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività autonoma e se la lavoratrice non ha diritto ad altre indennità in qualità di dipendente o autonoma (artigiani, commercianti, agricoli). L'indennità, precisa il ministero, deve essere erogata dalla cassa soltanto «nella misura in cui la professionista non percepisca altra indennità di maternità in qualità di lavoratrice dipendente ovvero autonoma o come imprenditrice agricola e commerciante». Ne deriva, pertanto, che laddove la misura dell'indennità già percepita non raggiunge l'importo dell'indennità garantita dalla cassa, quest'ultima è tenuta a erogare alla professionista la quota differenziale.
Psicologa in regime di Ssn. Quanto al quesito specifico, il ministero conclude che le professioniste iscritte all'Enpap, con rapporto di lavoro autonomo, coordinato e continuativo, in regime di convenzione con il Ssn hanno diritto, previa domanda alla cassa, all'integrazione della indennità di maternità, nella misura in cui i relativi periodi non siano coperti ai sensi dell'accordo collettivo nazionale.
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