
La Sicilia lamentava il fatto che l'attribuzione diretta alle province del gettito derivante dalla Rc auto era lesiva della propria autonomia finanziaria e la Corte ha ritenuto valide tali contestazioni, evidenziando che l'imposta in esame è un tributo erariale e che rientra pertanto tra le entrate che, ai sensi dell'art. 36 dello statuto siciliano, spettano alla regione se riscosse nell'ambito del suo territorio. Questa natura erariale, secondo la Consulta, non è stata modificata dalla riqualificazione dell'imposta effettuata dal legislatore con l'art. 17 del dlgs n. 68 del 2011, che l'ha definita espressamente come «tributo proprio derivato» delle province, poiché i «tributi propri derivati», che sono istituiti e regolati dalla legge dello stato, ma il cui gettito è destinato a un ente territoriale, conservano inalterata la loro natura di tributi erariali. Da ciò consegue che:
- il legislatore statale non può disporre direttamente l'assegnazione alle province del gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale siciliano;
- il gettito dell'imposta in questione spetta alla regione siciliana, la quale provvede con propria normativa e nell'ambito della propria autonomia a dare attuazione alla legislazione statale, eventualmente devolvendo le somme derivanti da tali entrate alle province. Bisogna dire che la regione aveva già disposto con la legge regionale n. 2 del 2002, in attuazione dell'art. 60 del dlgs n. 446 del 1997 che disciplina il tributo, la devoluzione del gettito alle province del proprio territorio; per cui se oggi non può più applicarsi l'art. 4 del dl n. 16 del 2012, il discorso in concreto per la regione poco cambia. Anche le province della regione siciliana potranno essere comunque essere destinatarie del gettito della Rc auto, ma non possono, però, intervenire sul tributo che, a seguito della sentenza n. 97 del 2013, non rientra più nell'ambito della loro gestione.