Linea dura della Cassazione sulle fatture false. Infatti l'amministrazione può contestare l'inesistenza di un'operazione quando questa consista in una consulenza reciproca fa parenti e della medesima tipologia (sentenza n. 16857 del 5 luglio 2013 che accoglie il ricorso delle Entrate). I soci (imparentati) di due piccole società a base familiare avevano fatturato reciprocamente delle prestazioni per le quali era richiesto lo stesso know how. L'ufficio Iva aveva disconosciuto la detrazione, atto annullato in Ctp e Ctr. La Cassazione ribalta tutto spiegando che una volta che l'amministrazione ha contestato in modo specifico, anche mediante presunzioni semplici, i dati emergenti dalle scritture contabili del contribuente evidenziando obiettivi elementi dai quali desumere l'inattendibilità delle scritture e fatture utilizzate dal contribuente, ovvero l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, spetta al contribuente (cessionario/committente) che ha portato in detrazione l'Iva fornire la prova contraria che l'apparente cedente/prestatore non è un mero soggetto (fittiziamente) interposto e che la operazione è stata «realmente» conclusa con esso, non essendo tuttavia sufficiente a tale scopo la regolarità della documentazione contabile esibita e la mera dimostrazione che la merce sia stata effettivamente consegnata o che sia stato effettivamente versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa a un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode. In questo caso gli elementi pro-fisco erano davvero molti: il legame di parentela fra i soci, le stesse competenze professionali e infine le fatture reciproche.