Al riguardo, la risoluzione osserva che gli atti costitutivi di garanzie reali o personali a favore di terzi, ai sensi dell'art. 6 della tariffa, parte I, sono soggetti a registrazione in termine fisso e con l'applicazione dell'aliquota dello 0,50% sulla base imponibile rappresentata dalla somma garantita, ai sensi dell'art. 43. Se però tali atti sono formati per corrispondenza, l'art. 2, comma 1, lett. a), della parte II della tariffa prevede l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso, ferma l'applicazione dell'imposta predetta. Nella fattispecie, l'atto è formato per corrispondenza, ma è enunciato in un atto dell'autorità giudiziaria, di regola un decreto ingiuntivo che condanna debitore principale e fideiussore al pagamento, sicché trova ingresso l'art. 22, comma 3, del Tur, il quale stabilisce che se l'atto giudiziario enuncia un atto non soggetto a registrazione in termine fisso, la base imponibile va determinata considerando solo la parte dell'atto enunciato «non ancora eseguita». In proposito, la Corte costituzionale, con sentenza n. 7 del 21/1/1999, ha statuito che quest'ultima disposizione garantisce il necessario collegamento fra il momento dell'imposizione e l'attualità della capacità contributiva espressa dall'atto enunciato, assoggettando all'imposta, diversamente che nell'ipotesi dell'atto soggetto a registrazione in termine fisso, solo la parte dell'atto enunciato in giudizio che non sia ancora eseguita. Alla stregua di tale statuizione, la risoluzione conclude che si deve tassare solo la prestazione non ancora eseguita, ovverossia, in sostanza, la parte di credito per la cui esecuzione è stato attivato il procedimento giudiziario.
