In particolare, dal 2012, l'Imu ha sostituito per la componente immobiliare, l'Irpef; in base al dlgs 23/2011 l'abitazione principale, gli immobili a disposizione, quelli concessi in uso gratuito o comodato, gli immobili ad uso promiscuo e i fondi non affittati non concorrono a determinare il reddito imponibile. Pertanto, il messaggio diffuso dall'Inps in virtù di questa differenziazione creata dalle due imposte, Imu e Irpef, ha precisato in che modo tale innovazione influenza o meno la determinazione di calcolo degli assegni per il nucleo familiare.
In proposito, fermo rimanendo che il reddito rilevante ai fini dell'accertamento del diritto e della misura degli assegni familiari è quello complessivo assoggettabile all'Irpef e i redditi di qualsiasi natura e i premi da produttività se superiore a 1.032,91 euro, l'Inps precisa che il reddito in questione non deve necessariamente coincidere con quello effettivamente assoggettato a Irpef.
Soprattutto, ai sensi della disciplina dell'assegno al nucleo familiare, l'introduzione dell'imposizione Imu non determini alcuna modifica della natura dei redditi in parola, né delle vigenti modalità di computo degli stessi; di conseguenza, spiega il messaggio, in merito alle richieste di assegni, per il periodo 1/7/2013-30/6/2013, i redditi derivanti da immobili e terreni relativi all'anno 2012, dovranno, quindi, continuare a essere indicati tra i redditi assoggettabili all'Irpef.
