Prova dello status Ue - La prova dell'origine preferenziale delle merci rilasciata prima della data di adesione sarà accettata come prova dello status Ue e non come prova di origine nell'Unione allargata, se le merci si trovano alla data di adesione in temporanea custodia, zona franca o deposito franco, transito, deposito doganale, perfezionamento attivo (sistema sospensivo), trasformazione sotto controllo doganale, importazione temporanea o perfezionamento passivo, o sono state dichiarate e svincolate per l'esportazione e sono in trasporto all'interno dell'Unione allargata. Ciò significa che l'effetto della prova di origine, nel caso in cui le merci siano immesse in libera pratica, non sarà l'applicazione di un regime daziario preferenziale, ma l'esclusione dai dazi.
Regimi doganali economici - I regimi sospensivi iniziati prima e non ancora appurati alla data di adesione devono essere conclusi in Croazia secondo le regole previste dalla normativa dell'Ue. I dazi doganali riscossi dovranno essere considerati risorse proprie dell'Ue. Sugli stessi dovranno essere calcolati gli interessi compensatori di cui all'art. 519 del regolamento 2454/93 a partire dalla data di adesione. In virtù dell'adesione, non sono più necessarie le autorizzazioni ai regimi doganali economici per gli scambi tra gli stati membri e la Croazia. Le autorizzazioni di regimi sospensivi rilasciate dalla dogana croata prima dell'adesione, se non scadute, rimarranno valide per un anno al massimo dopo la data di adesione, con l'obbligo di conformarne le modalità di applicazione alla normativa dell'Ue.
Iva - Qualora un bene sia vincolato a un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad uno dei regimi o delle situazioni di cui all'art. 156 della direttiva Iva (custodia temporanea, zona franca o deposito franco, deposito doganale, perfezionamento attivo) o ad un regime di transito, le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato vincolato ad uno dei suddetti regimi o situazioni continuano ad essere applicate, anche dopo il 1° luglio 2013, fino al momento dello svincolo. In linea di principio, pertanto, lo svincolo del bene da uno dei suddetti regimi o situazioni analoghe è operazione assimilata all'importazione, la quale si considera effettuata (e implica la riscossione dell'Iva) nello stato membro nel cui territorio il bene viene svincolato. In alcuni casi, tuttavia, l'importazione non genera l'obbligo di pagamento dell'imposta.
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