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Ticket licenziamenti, l'aspettativa non conta

del 28/06/2013
di: Daniele Cirioli
Ticket licenziamenti, l'aspettativa non conta
L'aspettativa non retribuita e il congedo straordinario irrilevanti nel calcolo dell'anzianità aziendale ai fini del ticket licenziamento. Lo stesso vale per i periodi di lavoro in rapporti non a tempo indeterminato (si pensi, ad esempio, alle trasformazione di rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato). Lo precisa, tra l'altro, l'Inps nel messaggio n. 10358 di ieri. Il ticket è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'Aspi, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa. In merito all'anzianità aziendale, l'Inps precisa che bisogna considerare soltanto quella maturata in relazione all'interrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Quanto alle relative modalità di calcolo, con riferimento a particolari tipologie contrattuali, nonché a situazioni che afferiscono la vita stessa del rapporto di lavoro, l'Inps spiega che il ticket si riferisce a tutte le tipologie di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quei rapporti con caratteristiche peculiari quali part time o lavoro intermittente. Riguardo a quest'ultima tipologia precisa che, per i lavoratori intermittenti con o senza disponibilità, i periodi non lavorati (quelli di attesa della chiamata) non concorrono nel computo dell'anzianità aziendale.

L'Inps, ancora, spiega che anche le ipotesi di sospensione del lavoro per aspettativa non retribuita non devono essere prese in considerazione ai fini della determinazione dell'anzianità aziendale. Lo stesso nel caso di fruizione di periodi di congedo straordinario per assistenza a familiari (art. 42, comma 5, dl n. 151/2001). Con riferimento al periodo di prova, inoltre, l'Inps precisa che il ticket è dovuto laddove il datore di lavoro receda dal rapporto durante tale periodo e l'interruzione generi in capo al lavoratore il diritto teorico all'Aspi. Infine l'Inps precisa che anche per le predette ipotesi è confermato che l'obbligo di pagamento va assolto entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.

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