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Risarcimenti liti temerarie, decide il giudice tributario

del 26/06/2013
di: La Redazione
Risarcimenti liti temerarie,  decide il giudice tributario
Sentenza di portata storica provocata da un'iniziativa dell'Ordine di Roma, che per ottenerla ha messo in campo un proprio consigliere, Luigi Lucchetti, ed il presidente della Commissione sul Processo Tributario, prof. Alberto Comelli, unitamente al prof. Carlo Cicala. È il giudice tributario ad avere la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato da comportamenti negligenti o imprudenti compiuti dall'amministrazione finanziaria o dall'agente di riscossione. Con l'Ordinanza n.13899/13 del 3 giugno scorso lo hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Il regolamento preventivo sulla giurisdizione era stato promosso da un collega romano che, in qualità di curatore fallimentare, si era visto notificare una cartella di pagamento come coobbligato per omessi versamenti di ritenute operati dalla società fallita nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Seppur legittima l'iscrizione a ruolo del debito nei confronti della società, il professionista contestava il difetto di legittimazione passiva del professionista, subentrato al legale rappresentante della società fallita con la sola funzione di agevolare l'accertamento del credito erariale e di ottenere l'ammissione al passivo dell'importo non versato. Il commercialista chiedeva, quindi, oltre all'annullamento della cartella esattoriale, la condanna dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Gerit al risarcimento del danno per lite temeraria da liquidarsi in via equitativa per l'ingiusta perdita di tempo sottratto all'attività professionale, per le spese sostenute per spostamenti e impiego di collaboratori, per lo stress e le tensioni subite anche in ambito familiare. La Suprema Corte ha esteso l'ambito della lite temeraria ai comportamenti assunti dalle parti prima dell'instaurazione del processo ed ha riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario anche alle domande risarcitorie, avendo queste un nesso causale diretto e immediato con l'atto tributario impugnato. La domanda risarcitoria ricade nell'ambito applicativo dell'articolo 96 c.p.c. e il giudice può liquidare al contribuente vittorioso una somma a titolo di risarcimento del danno subito per l'esercizio, da parte dell'amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva “temeraria”, cioè derivata da mala fede o colpa grave.

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