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Bonus prima casa in chiaro nei rogiti

del 26/06/2013
di: Debora Alberici
Bonus prima casa in chiaro nei rogiti
Il contribuente non ha diritto a usufruire dei benefici fiscali sulla prima casa se la perizia di parte, in contrasto con i dati catastali, indica una superficie inferiore ai 200 mq al netto di scale balconi e cantine. Non solo. Il godimento delle agevolazioni va necessariamente indicato nel rogito essendo insufficiente riservarsi di chiedere il rimborso in un secondo momento, dopo la consulenza del professionista presso l'abitazione. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 15966 del 25 giugno 2013, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria.

Ciò perché, ha spiegato il Collegio, il godimento dei benefici fiscali concernenti l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa presuppone, tra l'altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nel relativo atto di compravendita dell'immobile, dichiarando espressamente, pena l'inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volere stabilirsi nel comune dove si trova l'immobile; b) di non godere di altri diritti reali su immobili siti nello stesso comune; c) di non avere già fruito dei medesimi benefici. Le formalità prescritte dal legislatore devono essere adempiute, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto.

Sul fronte della prevalenza data dalla Ctr alla consulenza di parte, la Corte chiarisce che la perizia di parte è atto che da solo non può ritenersi sufficiente a suffragare le ragioni del contribuente, quando esso contrasti con dati aventi carattere pubblico, sicché andava supportato da altri elementi di riscontro.

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