
Ciò perché, ha spiegato il Collegio, il godimento dei benefici fiscali concernenti l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa presuppone, tra l'altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nel relativo atto di compravendita dell'immobile, dichiarando espressamente, pena l'inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volere stabilirsi nel comune dove si trova l'immobile; b) di non godere di altri diritti reali su immobili siti nello stesso comune; c) di non avere già fruito dei medesimi benefici. Le formalità prescritte dal legislatore devono essere adempiute, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto.
Sul fronte della prevalenza data dalla Ctr alla consulenza di parte, la Corte chiarisce che la perizia di parte è atto che da solo non può ritenersi sufficiente a suffragare le ragioni del contribuente, quando esso contrasti con dati aventi carattere pubblico, sicché andava supportato da altri elementi di riscontro.