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Ogm, il brevetto ha il fiato corto

del 10/03/2010
di: di Luigi Chiarello
Ogm, il brevetto ha il fiato corto
Coperta più corta per la tutela brevettuale degli ogm, anche quando questi finiscano per essere componenti chimici di altri prodotti. Presto le industrie del transgenico potrebbero assistere al restringimento del manto difensivo con cui avvolgono le biotecnologie in portafogli. Se la Corte di giustizia europea dovesse far suo il principio in base a cui un brevetto di sequenza genetica protegge le sole situazioni in cui l'informazione genetica svolge le funzioni descritte nel brevetto, la tutela intellettuale sugli ogm si restringerebbe come un capo infeltrito. Non solo. La lettura restrittiva varrebbe sia per la sequenza in quanto tale, sia per le materie in cui la stessa sequenza genetica è contenuta. A enunciare il principio innovativo è l'Avvocato generale della Corte di giustizia europea, Paolo Mengozzi, a conclusione della causa C-428/08, relativa a una questione sollevata dalla Monsanto technology LLC. Va detto che le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, ma propongono ai giudici del Lussemburgo una soluzione giuridica della causa per cui lo stesso avvocato è stato designato. Con la stessa franchezza va ricordato che, spesso, le conclusioni dell'avvocato generale vengono fatte proprie dalla Corte.

Il caso. Monsanto è titolare dal 1996 di un brevetto europeo su una sequenza genetica che, introdotta nel Dna della soia, la rende resistente al glifosato. Un erbicida prodotto dalla stessa Monsanto e venduto col marchio «Roundup». Questa soluzione consente agli agricoltori di utilizzare l'erbicida contro le piante infestanti, senza danneggiare le coltivazioni di soia. La pratica in questione, però, non interessa gli agricoltori del Vecchio continente, perchè al momento la soia gm («soia RR», cioè «Roundup ready») non viene coltivata nell'Unione europea. Mentre lo è in molti altri paesi, specie in Sud America. E qui casca l'asino. Nel 2005 e 2006, alcune società hanno importato dall'Argentina in Europa farina di soia per la produzione di mangimi. In Argentina la soia RR è coltivata su vasta scala; nonostante ciò Monsanto in quel paese non dispone di un brevetto sulla sequenza genetica. In Europa, però, la multinazionale Usa non è rimasta alla finestra; un'analisi voluta dalla stessa Monsanto ha rilevato la presenza di tracce del Dna caratteristico della soia RR nella farina di soia importata. Ciò significa che il prodotto in questione è stato fatto con la soia geneticamente modificata di cui Monsanto detiene il brevetto europeo. A quel punto, Monsanto si è rivolta a un giudice olandese, perchè venisse rispettata la tutela brevettuale in suo possesso sul suolo comunitario. Il giudice olandese, da parte sua, ha girato la questione alla Corte di giustizia, chiedendole di precisare quale tutela debba essere riconosciuta nell'Unione alle invenzioni biotech e, in particolare, ai brevetti relativi a un'informazione genetica. In sostanza, bisognava sciogliere un nodo: l'informazione genetica è tutelata in quanto tale, come composto chimico? Anche quando essa si trovi, come una sorta di «residuo», all'interno di un prodotto (la farina), a sua volta frutto della trasformazione di un altro prodotto biologico (le piante di soia), in cui la sequenza genetica brevettata svolge la sua funzione (cioè conferire la resistenza al glifosato)?

Le conclusioni dell'Avvocato. Secondo Paolo Mengozzi, in base alla direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotech (n. 98/44/Ce), il dna brevettato «è tutelato in quanto tale, cioè in quanto sostanza chimica, solo qualora esso svolga la funzione per cui è stato brevettato». E in questo caso cade sotto tutela brevettuale anche il «materiale» in cui il Dna è contenuto. Infatti, la direttiva Ue, in relazione alle funzioni svolte dai geni, consente di distinguere tra «scoperta» (cioè la semplice individuazione di una sequenza genetica senza che ne sia indicata la funzione) e «invenzione» (ossia la scoperta corredata dell'indicazione della funzione). La scoperta non è brevettabile, l'invenzione invece sì. La conseguenza logica a cui giunge l'avvocato europeo è che «tutelare la sequenza genetica in tutte le sue possibili funzioni, anche quelle non conosciute al momento della richiesta di brevetto, significherebbe riconoscere il brevetto per funzioni ignote nel momento in cui lo stesso è stato richiesto». Il che si tradurrebbe nella brevettabilità di una semplice scoperta, in palese contrasto con i principi Ue. Non solo: al momento, non è possibile sapere fino che punto della catena alimentare e dei prodotti derivati possano essere riconoscibili tracce del Dna originario della pianta ogm, che non svolgono più alcuna funzione. Ciò significa, che la semplice presenza di sequenze genetiche gm finirebbe per assoggettare al controllo di chi le ha brevettate un numero imprecisato di prodotti derivati. Una prospettiva inquietante, che ha trascinato l'Avvocato alle conclusioni suddette. Con un ulteriore paletto fissato in chiusura: la direttiva europea in vigore non ammette che una norma nazionale riconosca tutela più ampia. Punto.

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