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Per l'Iva è la stagione dei saldi

del 10/03/2010
di: di Franco Ricca
Per l'Iva è la stagione dei saldi
Per l'Iva è tempo di saldi. Entro martedì 16 marzo i contribuenti devono versare l'eventuale conguaglio d'imposta dovuto per la gestione 2009. Soltanto coloro che presentano la dichiarazione unificata potranno differire il pagamento a giugno-luglio con la maggiorazione. Va ricordato che il differimento non è applicabile ai contribuenti che dal 2010 si avvalgono del regime dei «minimi» per l'eventuale versamento dell'imposta per la rettifica della detrazione (rigo VA14, campo 2, della dichiarazione annuale 2010 per il 2009).

Unica chiamata per la dichiarazione autonoma. I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione Iva autonoma devono adempiere al versamento del saldo per il 2009 obbligatoriamente entro il 16/3, pena applicazione della sanzione del 30%. Si trovano in questa situazione: i contribuenti Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare; le società, anche di persone, il cui periodo d'imposta è terminato prima del 31/12/09; le società controllanti e controllate che si sono avvalse nel 2009 della liquidazione Iva di gruppo; i soggetti risultanti da trasformazioni sostanziali soggettive (incorporazioni, fusioni ecc.) avvenute nel 2009, tenuti a includere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni compiute dai soggetti «assorbiti» che abbiano partecipato alla procedura di liquidazione Iva di gruppo; i responsabili delle procedure concorsuali; i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti in Italia; i soggetti non residenti in Italia che si sono identificati direttamente ex art. 35-ter, dpr 633/72; i venditori porta a porta; i soggetti risultanti da trasformazioni soggettive avvenute dopo l'1/1/2010, tenuti a presentare la dichiarazione per conto dei soggetti «assorbiti» che si siano estinti per effetto dell'evento.

Esecuzione del versamento a conguaglio. Il versamento del saldo, che per i contribuenti trimestrali su opzione comprende anche l'imposta dovuta per il quarto trimestre 2009, è effettuabile mediante compensazione. Il pagamento può inoltre essere eseguito anche ratealmente, in un numero di rate mensili di uguale importo, ma va completato entro il mese di novembre 2010; sulle rate successive alla prima, scadenti il giorno 16 del mese, sono dovuti gli interessi, la cui misura è stata ridotta da quest'anno allo 0,33% per ciascun mese

Dichiarazione unificata. I contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione unificata, come si è detto, possono differire il versamento fino al termine previsto per il pagamento delle imposte dovute in base a tale dichiarazione, maggiorando l'imposta dovuta dello 0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Gli stessi contribuenti possono inoltre scegliere di versare ratealmente a partire dal 16 marzo oppure dal termine differito.

Sanzioni e ravvedimento. L'omesso versamento è punito con la sanzione amministrativa del 30% dell'imposta non versata, prevista dall'art. 13 del dlgs 471/97. La sanzione è mitigata se la violazione viene regolarizzata spontaneamente mediante versamento del tributo, degli interessi calcolati giornalmente al tasso legale (1% dall'1/1/2010) e della sanzione stessa; in tal caso, ai sensi dell'art. 13 del dlgs 472/97, la sanzione è ridotta: ad un dodicesimo (ossia al 2,5% del tributo) se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni; ad un decimo (3% del tributo) se la regolarizzazione avviene oltre 30 giorni, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa. L'ultimo termine per regolarizzare la violazione relativa al saldo Iva 2009, commessa nel 2010, è pertanto il 30/9/2011, termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2010 (purché la violazione non venga, nel frattempo, constatata).

Al di fuori del ravvedimento, la sanzione è ridotta ad un terzo (10%) se il pagamento avviene prima dell'iscrizione a ruolo, in adesione all'invito dell'ufficio, ex dlgs 462/97. L'omesso versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, se oltre 50 mila , è reato se il pagamento non viene effettuato entro il termine stabilito per il versamento dell'acconto del periodo d'imposta successivo. Il debitore per il 2009 di un'imposta superiore al predetto limite, per evitare il reato dovrà versare entro il 27/12/2010.

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