Il problema. Si scioglie quindi il nodo relativo al concetto di regolarità fiscale. I giudici di palazzo Spada erano infatti stati chiamati, in più occasioni a trovare una soluzione al problema (si veda ItaliaOggi del 7 marzo e del 7 maggio). In particolare, la decisione doveva sciogliere il dubbio relativo alla possibilità per le imprese di poter partecipare alle gare di appalto anche nel caso in cui versassero in situazione di irregolarità fiscale. A questo proposito infatti, l'orientamento del Consiglio di stato, a più riprese, era stato nel senso di escludere dalla partecipazione alle gare tutte quelle imprese che non fossero in regola con il versamento dei tributi, comprese quelle che avevano avuto accesso al pagamento rateizzato. Un orientamento in questo senso, per quanto garantisse da un lato la stazione appaltate, non lasciava però possibilità di lavoro a quelle imprese che, per le ragioni più varie, non erano rimaste in pari con il versamento dei tributi.
La sentenza. Un'inversione di rotta quella assunta dall'Adunanza plenaria. In base a quanto stabilito nella sentenza infatti, le imprese possono partecipare alle gare di appalto, anche nel caso in cui l'intero importo dei tributi non sia stato versato. C'è però un limite temporale da rispettare. È infatti necessario che l'impresa sia stata ammessa alla procedura di rateizzazione del debito prima della scadenza dei termini previsti per depositare la domanda di partecipazione. Il tutto, fermo restando che prima di ogni adempimento in questo senso è necessaria la presentazione dell'autodichiarazione circa il possesso del requisito di regolarità fiscale. Secondo l'Adunanza plenaria infatti « è inammissibile una dichiarazione che attesti il possesso di un requisito in data futura». Da una pronuncia in questo senso, ne consegue che il contribuente versa in una situazione di irregolarità fiscale solo nel momento in cui, la richiesta di poter accedere alle dilazioni di pagamento, a seguito di un accertamento nei suoi confronti, gli venga negata. L'accesso alla procedura di rateizzazione infatti, non solo non è un atto dovuto da parte dell'amministrazione finanziaria, ma non è nemmeno un meccanismo del tutto automatico. «La decisione dell'amministrazione finanziaria infatti, non è solo discrezionale», spiega il Consiglio di stato, «ma si basa sulla verifica della sussistenza in capo al contribuente interessato del requisito di obiettiva difficoltà economica».
La ratio. Una decisione quindi, volta ad ampliare quanto più possibile la platea dei partecipanti. Fermo restando però che, come spiega la pronuncia dell'Adunanza «l'ampliamento del novero dei partecipanti non è un valore assoluto ma deve essere ricondotto al suo alveo naturale, dato dalla sua funzione di strumento volto al conseguimento dell'obiettivo di assicurare la scelta del miglior contraente all'interno di una gara». In quest'ottica quindi, si pone la decisione di stabilire alla scadenza della presentazione delle domande il termine ultimo per essere entrati in possesso del requisito di regolarità fiscale. Per i giudici infatti, il principio della certezza del quadro delle regole e dei tempi delle gare di appalto impone che «i requisiti di partecipazione siano verificati in modo compiuto al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande per impedire che si verifichi un'ammissione condizionata che si rifletterebbe negativamente sui valori dell'efficienza e della tempestività dell'azione amministrativa».
© Riproduzione riservata